IL TRIBUNALE DI ENNA ACCOGLIE RICORSO DI DUE LAVORATORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI DA “ENNA EUNO S.P.A”.

Con ordinanza emessa in data 26 febbraio 2019, il Tribunale di Enna – Sezione Lavoro, in accoglimento totale del ricorso proposto in via d’urgenza da due lavoratori amministrativi dipendenti di Società affidataria del servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti presso il Comune di Leonforte rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Elenio Mancuso, ha dichiarato l’illegittimità della “restituzione” dei suddetti lavoratori alla S.R.R. (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti) – Enna Provincia – Ato 6, ingiustamente ed illegittimamente eseguita da parte del Comune di Leonforte sulla base di asserite irregolarità nella procedura di assunzione dei lavoratori ricorrenti, e conseguentemente dichiarato il diritto di questi ultimi alla immediata riammissione in servizio presso la società affidataria del servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti presso detto Comune di Leonforte.

In particolare i due lavoratori, residenti in Leonforte, venivano assunti dalla suddetta Società affidataria in forza della Legge Regionale n. 9/2010, e specificatamente a seguito di risoluzione del contratto di lavoro con EnnaEuno S.p.a. e contestuale assunzione degli stessi e cessione del contratto di lavoro dalla S.R.R. alla Società affidataria del servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti presso il Comune di Leonforte.

Il suddetto Comune – presso il quale i due lavoratori prestavano servizio quali dipendenti amministrativi della Società affidataria del servizio rifiuti – sosteneva che l’assunzione dei due lavoratori, da parte della precedente datrice di lavoro EnnaEuno S.p.a., fosse avvenuta in mancanza di procedura ad evidenza pubblica.

Accogliendo in toto la tesi difensiva dei due lavoratori ricorrenti rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Elenio Mancuso, il Tribunale di Enna – Sezione Lavoro ha dichiarato arbitrario ed abnorme l’atto di restituzione dei lavoratori eseguito da parte del Comune di Leonforte e l’assoluta legittimità della procedura di assunzione dei due lavoratori, in quanto eseguita nel rispetto della Legge Regionale n. 9/2010 che disciplina il meccanismo delle assunzioni presso gli ATO, evidenziando altresì che detta normativa non prevede che necessariamente solo gli assunti ad evidenzia pubblica abbiano diritto al transito dagli ATO alle S.R.R. (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti) e che tutte le verifiche circa i presupposti per il transito erano già state eseguite da parte della S.R.R. Enna Provincia – Ato 6, accogliendo la tesi difensiva dei due lavoratori ricorrenti secondo cui la S.R.R. Enna Provincia – Ato 6 è l’unico soggetto giuridico legittimato ad opporre eventuali irregolarità nelle assunzioni del personale, prima alle dipendenze di EnnaEuno S.p.a., in ossequio alle disposizioni della sopra citata Legge Regionale, conseguentemente condannando Parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi legali di causa.

Di seguito la dichiarazione dell’Avv. Elenio Mancuso

“La suddetta pronuncia del Tribunale di Enna sancisce la illegittimità di un atto amministrativo posto in essere da un soggetto non legittimato a compierlo e si fa strumento di tutela del diritto al lavoro di quanti sono alle dipendenze delle Società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti presso gli enti locali secondo la Legge Regionale n. 9/2010. In un momento storico di grave difficoltà per i lavoratori impegnati nel servizio di pubblico interesse di raccolta e di differenziazione dei rifiuti presso i Comuni della Provincia di Enna, non è accettabile che un diritto costituzionalmente garantito, qual è il diritto al lavoro, possa essere leso da atti posti in essere da soggetti non legittimati ad eseguirli, e ciò considerato altresì che negli ultimi anni i suddetti lavoratori, prima alle dipendenze della società EnnaEuno S.p.a., oggi in liquidazione, sono stati e sono a tutt’oggi costretti ad adire continuamente il Tribunale di Enna per il recupero degli emolumenti di lavoro dovuti e non corrisposti dalla precedente società loro datrice di lavoro, e che molti di essi sono ancora in attesa di essere assunti dalle Società affidatarie del servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti anche a causa della non facile interpretazione della predetta Legge.

Correttamente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna ha dichiarato che i lavoratori hanno diritto ad una esistenza libera e dignitosa, come sancito dall’art. 36 della Carta Costituzionale.

L’auspicio è pertanto che, anche in forza della suddetta pronuncia del Tribunale di Enna, non vi saranno altri lavoratori a subire una così rilevante lesione dei loro diritti”.

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