Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, riunitosi giovedì, ha confermato che l’astensione dalle udienze, deliberata definitivamente dall’assemblea a maggioranza lo scorso tre di marzo, avrà inizio regolarmente da lunedì sedici a martedì ventiquattro marzo. Contemporaneamente, anche in risposta alla richiesta di diversi colleghi di celebrare una nuova assemblea, il Consiglio ha ritenuto di convocare una nuova assemblea per il ventuno in prima convocazione e per il ventitre di marzo in seconda, al fine di esaminare ulteriormente le motivazioni che hanno spinto il foro ennese all’azione di protesta estrema.
E’ necessario, peraltro, chiarire che la richiesta di convocazione di nuova assemblea aveva ad oggetto la revoca dell’astensione ovvero la sua riduzione ad una sola settimana.
Il codice di autoregolamentazione vigente già di per sé stabilisce che le astensioni non possono avere durata superiore ad otto giorni consecutivi, esclusi i festivi e devono essere indette una sola volta al mese.
Pertanto, la richiesta appare sostanzialmente superata dalle norme stesse che regolamentano l’astensione degli avvocati, le quali prevedono anche alcune importanti eccezioni rispetto all’astensione costituite, in materia penale, dai processi con detenuti e da quelli a rischio di prescrizione, nonché dalle principali attività urgenti di indagine, mentre in materia civile vengono esclusi i procedimenti per separazione o divorzio, quelli riguardanti lo stato delle persone, quelli cautelari, sommari e, in materia di lavoro, relativi a condotta antisindacale o licenziamento, nonché quelli in materia minorile.
E’ evidente, pertanto, che i disagi per l’utenza sono ridotti al minimo e sono garantite le prestazioni essenziali ed urgenti. L’astensione è motivata essenzialmente per la carenza dei magistrati e del personale di cancelleria, cha sta riducendo, in questa fase, il Tribunale di Enna ad un ufficio di frontiera, difficile da gestire anche nell’ordinario ed a rischio di blocco, di fatto, dei procedimenti civili.
L’astensione ha ricevuto il sostegno formale da parte dell’Unione degli Ordini Forensi di Sicilia, che ha attenzionato il problema ed ha promesso di affiancare l’Ordine di Enna in tutte le sue iniziative che dovessero essere poste in essere nel prosieguo, anche con riferimento all’ulteriore drammatica situazione in cui si verrà a trovare nel giro di qualche mese anche la Procura della Repubblica, che rischia di rimanere solo con il Procuratore capo e senza sostituti.
L’astensione è un atto di protesta che, lungi dal voler danneggiare l’utenza, intende porre l’accento sulle questioni sopra evidenziate e cercare le soluzioni per un più moderno, efficiente ed efficace sistema organizzativo dei nostri uffici giudiziari.
Art. 3.
Effetti dell’astensione
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
2. Nel rispetto delle modalita’ sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorche’ non costituita parte civile.
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e’ tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Il diritto di astensione puo’ essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
Art. 4.
Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L’astensione non e’ consentita nella materia penale in riferimento:
a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonche’ ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita’, entro novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non puo’ legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.
Art. 5.
Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacita’ delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e’ stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorieta’ di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.
Art. 6.
Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DELIBERAZIONE 13 Dicembre 2007, G.U. N° 3 del 04.01.2008.