Sospinta da sentenze delle Commissioni tributarie siciliane, da Tar, Cga, ora è arrivata anche l’impugnazione del Commissario di Stato dell’art. 61 della Legge Finanziaria per il 2009 della Regione siciliana che boccia le tante discusse tariffe dei rifiuti approvate dagli Ato. “Non esultiamo, ma esprimiamo grande soddisfazione –è il commento di Mario Orlando, Pippo Bruno e Nicola Calabria, presidenti provinciali del Centro studi “Antonio Romano”, di Assoutenti e dell’Associazione consumatori siciliana, alla notizia che il Commissario dello Stato ha impugnato la legge sulla determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti adottati dagli Ato rifiuti-. “Non avevamo dubbi che il Commissario
l’avrebbe impugnata e che la legge fosse incostituzionale. Quello di oggi rappresenta un risultato importante per la legalità che conferma quanto da noi sostenuto da anni”. Sono stati proprio il Centro studi, Assoutenti e l’Associazione dei consumatori siciliana, subito dopo l’approvazione da parte dell’Ars del disegno di legge presentato dalla II Commissione bilancio, a sollevare delle osservazioni al Commissario dello Stato inviando il 29 aprile scorso con raccomandate speciali e fax, per i provvedimenti che riteneva opportuno, la sentenza n. 48/09 del Cga, l’Ordinanza della Corte costituzionale n.293/05, e la sentenza sempre della Corte Costituzionale n.442/08. In sintesi, con l’impugnazione dell’art. 61 della Legge finanziatria, che prevedeva che la Regione tramite l’Arra provvedesse alla nomina di Commissari ad acta presso le Società d’Ambito con l’incarico di attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti vantati dei singoli Ato alla data del 31 dicenbre 2008; di fare salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, anche in assenza dell’adozione del regolamento previsto da sesto comma e che nelle more dell’adozione del regolamento la tariffa per la gestione dei rifiuti venisse determianta ed approvata dagli Ato e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata, ancora una volta il Commissario dello Stato, Alberto di Pace, ha dato una lezione di democrazia. Il contestato articolo 61 non poteva avere accoglimento anche perchè la sentenza del Cga 48/09 è abbastanza eloguente: “Fin quando non è emanato il regolamento previsto dall’art. 238 del D.Lgs 152, gli Ato non hanno il potere di derminare la tariffa, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe determinate dai Comuni”. Non solo. La sentenza della Corte Costituzionale 442/08 recita che “la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è un tributo erariale di esclusiva competenza legislativa dello Stato”.
Giacomo Lisacchi