La Prefettura rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 105 dell’8 maggio 2009 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”. Con la predetta legge, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità
tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale). Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora; tale dichiarazione ¬ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 – deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al Sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v . Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell’eventuale turno di ballottaggio, entro il 1 ° giugno prossimo.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione. tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del C.d. ” accompagnatore” per l’esercizio del voto.