LEONFORTE: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI DELLA GIUNTA BONANNO

IL Sindaco VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile -Servizio Sicilia Orientale- U.O.B. XVII Enna,  prot. n° 1671 del 28 Aprile 2008,  avente per oggetto “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico. Emanazione Ordinanze;
VISTA la Circolare Presidenziale del 14/01/2008 del Presidente della Regione Sicilia, che evidenzia l’esigenza di attenzionare da parte dei Sindaci, in quanto autorità locale di P.C., l’emanazione di specifiche ordinanze atte a prevenire gli incendi di interfaccia e a salvaguardare

 la pubblica e privata incolumità; CONSIDERATO che in vista dell’approssimarsi della stagione estiva si rende necessario provvedere con urgenza, con criteri uniformi, a predisporre tutte quelle misure di prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosione nelle fabbriche e nei depositi di materiale esplodente e infiammabile, in dipendenza di accensione e/o esplosione, allo scopo di ridurre l’incidenza di tale fenomeno;
VISTI gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18/06/1931 n°773;
VISTO l’art. 55 del D.P.R. 11/07/1980 n°753;
VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;
VISTO l’art. 33 della legge 27/12/1941 n° 1570;
VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

ORDINA

 Dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2009:
1)   Tutti i proprietari di fondi che distano 50 metri da insediamenti abitativi, scuole,    
      insediamenti produttivi, luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree a picnic, ecc. ) infrastrutture ed      
      opere relativi alla viabilità ed ai servizi essenziali e specifici, hanno l’obbligo di tenere le  
      loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe, foglie secche o altro materiale combustibile
      per evitare il rischio di incendi di interfaccia; 
2)   Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere del Comune hanno  
      l’obbligo di tenere le loro terre sgombre di covoni di cereali, erbe e foglie secche o di altra   
      materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale.
Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura;
      3)    I  covoni  di  cereali, pronti  alla trebbiatura,  dovranno essere ammassati a  non meno di  50
metri dagli stradali e trazzere e dalle case coloniche, ed  i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l’uno dall’altro con l’avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombro di restoppie o di altra erba secca.
Nelle aie e nei pressi dei depositi di covoni è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
4)   E’ proibita l’accensione delle restoppie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
5)   L’accensione di fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo per mezzo di bruciatori o fornelli a gas o macchine equivalenti equipaggiati da idonei mezzi portatili per l’enstinzione (estintori);
6)   E’ proibito fumare  fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei terreni cespugliati e nelle aree boscate;
7)   Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell’Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento;
8)   Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra,  allo scopo di impedire il lancio di scintille e  dovranno assicurarsi bene dello spegnimento;
9)   Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne e nei boschi o nelle adiacenze di de-positi di materiale esplosivo ed infiammabile, ha l’obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando CC. o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del Distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far concorrere le persone, che si trovano nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento;
10)   I proprietari  e  i  conduttori  dei  motori a scoppio  o  a combustione  destinati ad azionare le  trebbie hanno l’obbligo,  durante la trebbiatura,  di tenere  applicato all’estremità del tubo di  scappamento un dispositivo parafaville;
11)   Ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione d’incendio
nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
12)   I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura o altre strutture incom-
bustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a corsi d’acqua,cisterne o pozzi.
In essi è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi;
13)   La Ripartizione Servizi Tecnici del Comune di Leonforte è incaricata a procedere con tempestività ad eseguire il decespugliamento del centro urbano con le immediate periferie,  delle scarpate delle strade esterne comunali nelle immediate vicinanze del centro abitato, ed alla verifica della funzionalità delle prese d’acqua e degli altri punti di attingimento (abbeveratoi, vasche, ecc)., avvalendosi del personale manutentivo attualmente in forza a qualunque titolo. 
14)   Salvo i casi previsti dal Codice Penale le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termine dell’art. 17 della legge P.S. e 650 C.P.

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i  
       Vigili del Fuoco, sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.