“E’ davvero sorprendente che l’on. Dina torni ancora una volta a parlare di abuso d’ufficio a proposito della nomina dei commissari straordinari delle aziende ospedaliere “Umberto I” di Enna e “Piemonte” di Messina. Ribadisco che non c’è stato nessun abuso, come del resto ha già pubblicamente spiegato il capo di gabinetto Giovanni Carapezza. Capisco che l’on. Dina possa essere particolarmente legato alle posizioni dei due commissari sostituiti, ma ho adottato un provvedimento motivato, nel pieno rispetto delle regole e di cui mi assumo anche la piena responsabilità politica. Poiché nessuno è infallibile, se gli interessati ritengono che io abbia violato la legge,
piuttosto che affidarsi a comunicati stampa o alla minaccia di mozioni di censura, possono rivolgersi a un giudice che può decidere chi ha torto e chi ha ragione”.
L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, risponde così all’on. Nino Dina che ha nuovamente sollevato dubbi sulla legittimità della nomina dei due commissari straordinari.
Proprio nei giorni scorsi, l’avvocato Giovanni Carapezza, aveva affermato a tal proposito che la tesi sostenuta dal gruppo parlamentare dell’Udc è priva di fondamento giuridico.
“La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – aveva precisato Carapezza -, dopo aver sancito la netta separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa ha riservato al Presidente della Regione ed agli Assessori le “funzioni di indirizzo politico-amministrativo” tra i quali per espressa dizione risultano ricomprese “le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni”. Poiché per testuale previsione normativa (cfr. art. 20, comma 3, l.r. 14 aprile 2009, n. 5, e, in precedenza, art. 11, comma 2, l.r. 3 novembre 1993, n. 30) la nomina dei commissari straordinari delle aziende del servizio sanitario regionale è ascritta alla competenza dell’assessore, non può che ritenersi semplice attuazione della normativa l’espletamento delle correlate e preparatorie attività da parte degli uffici di diretta collaborazione, destinati proprio a supportare l’esercizio delle competenze attribuite agli organi politici di vertice”.
“Per quanto attiene poi alla presunta incompatibilità che graverebbe sui soggetti nominati commissari straordinari – aveva aggiunto Carapezza – si precisa che l’incarico, di natura assolutamente temporanea, riveste i caratteri della occasionalità e, pertanto, non è pregiudizialmente precluso. Nei decreti di nomina, oltretutto, sono puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno giustificato l’adozione dei provvedimenti”.
Guido Monastra