La recente sentenza del 24/07/2009 n.238 della Corte costituzionale offre lo spunto per rivisitare il dibattuto tema della natura della tariffa di igiene ambientale (Tia) prevista dal Dlgs 22/1997 ed, in relazione ad esso, il tema del riparto di giurisdizione concernente le controversie aventi ad oggetto la tariffa medesima. La Corte costituzionale non condivide la tesi che esclude la natura tributaria della prestazione tariffaria di cui al decreto legislativo del 1997, traendo da tale sentenza la conseguenza di ritenere devolute alle Commissioni tributarie le relative controversie. “Tesi –dice Mario Orlando- che come Centro studi “Antonio Romano” abbiamo sempre sostenuto
e che si contrappone a quella Dottrina che ravvisa, invece, nella Tia, la non natura tributaria con conseguente diversa conclusione sulla qualificazione delle controversie ad essa attinenti e sulla individuazione del giudice ardinario anzichè quello della giustizia tributaria. Quindi, questa sentenza della Corte costituzionale –sottolinea Orlando- taglia la testa al toro e i cittadini possono tranqullamente far valere in materia di rifiuti le proprie ragioni continuando, così come hanno fatto sinora, a rivolgersi alle commissioni tributarie”. A tal proposito, la sentenza della Corte costituzionale recita che “per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (Tia), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la Tarsu, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Non può negarsi, infatti, che, sia per la Tarsu che per la Tia, il soggetto attivo del prelievo è il Comune; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l’accertamento e la riscossione dei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio”. “La sentenza –aggiungono dal Centro studi Romano- si riflette anche su aspetti ulteriori rispetto alla questione di giurisdizione, quali l’assoggettabilità o meno della prestazione dell’Iva e pone un altro significativo elemento di analogia tra la Tia e la Tarsu che è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’àmbito di applicazione dell’Iva”. Dunque, la sentenza della Corte costituzionale, secondo Mario Orlando “va implicitamente a contestare giuridicamente quanti, in sede parlamentare nazionale e regionale, tentano di fare escludere la competenza delle commissioni tributarie in materia di rifiuti”.
Giacomo Lisacchi