ENNA: IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI COMITATI CITTADINI SOLLECITA PROPOSTA DI LEGGE SUL RIORDINO DEGLI ATO RIFIUTI.

Lo scrivente Coordinamento Provinciale dei Comitati Cittadini della Provincia di Enna, di concerto con i Comitati Siciliani, alla luce delle battaglie politiche, giudiziarie e tributarie fatte in Provincia di Enna contro la mala gestione del sistema integrato dei rifiuti a seguito della costituzione degli ATO e sulla base dell’esperienza fatta sul campo in merito alla gestione di queste nuove società  che erano sorte per ridurre il costo e migliorare il servizio; RITENUTO CHE il sistema ha mostrato tutte le sue lacune, dovute in particolare modo a scelte legislative e provvedimenti amministrativi che hanno lasciato troppo potere discrezionale alla politica senza il minimo controllo da parte

delle Autorità preposte, consentendo scelte scellerate che hanno generato in tutta la Regione un buco finanziario di oltre un miliardo di €uro in pochi anni e lasciato le città in mezzo ai rifiuti ed alla sporcizia; CONSIDERATO CHE  a parere di questo coordinamento occorre procedere al più presto alla formazione  ed approvazione di una legge che non solo riordini il sistema, ma che lo porti nell’alveo del controllo diretto , intanto della gente, e dopo del controllo politico e legale in senso lato;

VISTO CHE  l’Assemblea Regionale Siciliana ha in agenda la imminente discussione della nuova legge;

RITENUTO da parte di questo coordinamento che sia utile portare all’attenzione del dibattito politico anche il pensiero di chi in prima persona ha lottato contro gli sprechi e contro un sistema che fa acqua da tutte le parti;

ALLEGA alla presente la  proposta di legge che prevede una nuova gestione del servizio integrato dei rifiuti che vada incontro da un lato alle esigenze della gente, la quale non può pagare di tasca propria il costo della mala-politica, e dall’altro alle esigenze di una legislazione comunitaria e nazionale che indica il settore come risorsa finanziaria e non come peso per le famiglie.

          Questo coordinamento non ha la pretesa di avere in tasca la soluzione, ma lancia una proposta da portare all’attenzione della classe politica regionale e nel contempo ha la pretesa di lanciare una sfida affinché l’Assemblea Regionale possa licenziare la legge migliore possibile.

          Ringraziando fin da adesso quanti lavoreranno nell’interesse generale dei siciliani e restando a disposizione di quanti volessero approfondire le nostre ragioni, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

                                                                 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Nuovi ATO)

1. Nella Regione Sicilia in attuazione del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione integrata dei rifiuti è organizzata sinergicamente dai singoli Comuni e dagli ambiti territoriali ottimali.
2. Nella Regione Sicilia vengono istituiti n. 10 ambiti territoriali ottimali, di cui 9 coincidenti con il territorio della Provincia ed uno che raggruppa tutte le isole minori.
3. Gli ambiti territoriali ottimali sono costituiti sottoforma di consorzi ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e l’autorità d’ambito è esercitata dai singoli comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.
4. Gli ambiti territoriali ottimali hanno propria personalità giuridica, non hanno autonomia patrimoniale e finanziaria ed i propri atti sono sottoposti al controllo amministrativo, legale e contabile alla stessa stregua degli atti prodotti dagli Enti Locali.
5. Gli ambiti territoriali non possono assumere personale alle proprie dipendenze, né aprire sedi autonome e/o distaccate da quelle dei propri soci.
6. La gestione tecnico-amministrativa viene pertanto svolta da personale comandato da ciascun socio ed il relativo costo inserito tra le spese da ripartire come previsto nel successivo articolo 5.
7. Gli ambiti territoriali ottimali hanno come scopo principale ed unico la gestione delle discariche, compreso la individuazione dei siti e la richiesta delle relative autorizzazioni ed il coordinamento della raccolta differenziata, a partire dai CCR comunali in poi.
8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente elegge, il Presidente della Regione emana con proprio decreto lo statuto del consorzio che costituirà l’ambito territoriale ottimale e nei successivi 30 giorni tutti i Consigli Comunali dovranno adottare la delibera di adesione relativa. In caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere entro 8 giorni, la Regione con decreto assessoriale nominerà commissario “ad acta” che provvederà entro 8 giorni dalla nomina.
9. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le autorità d’ambito territoriale dovranno essere costituite con atto notarile e nei successivi 30 giorni l’assemblea dei soci dovrà determinare le modalità organizzative e procedere all’eventuale distacco di personale per le competenze relative.

Art. 2
(Le competenze dei Comuni)

1. Ciascun Comune nell’ambito della propria autonomia amministrativa, contabile e politica demandate dalla legge ai propri organismi, stabilisce:
a) le modalità di raccolta dei rifiuti;
b) le modalità di attuazione della raccolta differenziata;
c) le modalità di istituzione e gestione del proprio CCR comunale;
d) le modalità di spazzamento delle strade, scerbamento , ecc.
2. Le funzioni di cui al punto 1) lett. a-b-c-d con propria autonoma determina il Comune può gestirle in economia o darli in appalto a terzi, rispettando le leggi in vigore in materia di affidamenti di servizi esterni.

3. I Comuni, in maniera del tutto volontaria e spontanea e nell’ottica della riduzione dei costi di gestione e nel contemporaneo miglioramento dei servizi di cui ai punti precedenti, possono costituirsi in Consorzi per gestire in tutto o in parte i servizi di cui  ai punti precedenti.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ciascun Comune delibererà le modalità di espletamento del servizio di cui ai punti precedenti e nel caso di affidamento esterno del servizio provvederà entro i 30 giorni successivi ad espletare la gara ed a provvedere all’aggiudicazione.

Art.3
(La determinazione della tariffa)

1. La tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle more della istituzione della tariffa di igiene ambientale (TIA) viene approvata dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale e corredata dei pareri tecnico-legale-contabile dei propri uffici, entro la data di approvazione dei bilanci di previsione.
2. La TARSU o la TIA, così determinate, sono a totale carico dell’utente, quest’ultimo contraddistinto in utenza domestica e altre utenze.
3. In sede di approvazione della tassa o della tariffa, il Consiglio Comunale può deliberare un regolamento e può mettere a disposizione risorse finanziarie per ridurre il costo del servizio a carico degli utenti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui sopra.
4. Per l’accertamento, la formazione dei ruoli,  la riscossione e quant’altro necessario per assicurare il gettito previsto per la copertura del servizio, provvede il Comune attraverso i propri uffici.
5. La tassa o la tariffa sono riscosse dal Comune, il quale provvede a pagare le spesei gestione del proprio servizio e le spese di gestione dell’ambito territoriale ottimale.

Art.4
(Organi nuovi ATO)

1. Gli organi dell’autorità d’ambito territoriale sono:
a) assemblea dei sindaci;
b) consiglio di amministrazione;
c) presidente del consorzio.
2. All’assemblea partecipano tutti i sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale o loro delegati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre componenti eletti tra i Sindaci presenti e  dura in carica 3 anni.
4. Il Presidente è eletto dal C.d.A. e dura in carica 1 anno.
5. Nessun componente ha diritto ad indennità di carica o gettoni di presenza o rimborsi spese per la partecipazione alle varie sedute, mentre i componenti il C.d.A. hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dal proprio mandato, con spesa a carico di tutti i soci.

Art. 5
(Bilanci e piani di riparto spese)

1. Nella fase di costituzione del Consorzio per l’ambito territoriale, il Comune corrisponderà tante quote di 1 €uro ciascuna quanti sono i residenti nel Comune alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Le votazioni avverranno sulla base delle quote possedute da ciascun Comune e le maggioranze e le presenze saranno calcolate sul totale delle quote.
3. Ogni anno, entro il 31 Dicembre l’assemblea dei Sindaci approva il bilancio di previsione per l’anno successivo e le modalità di riparto delle spese che verranno corrisposte da ciascun Comune ogni mese ed in modo anticipato.
4. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l’assemblea dei Sindaci provvede ad approvare il bilancio consultivo relativo all’anno precedente, il piano di riparto e la situazione debitoria/creditoria di ciascun Comune. Entro i successivi 10 giorni, ciascun Comune provvede a pagare quanto dovuto. In caso di credito, il Comune conguaglierà il credito con il primo pagamento utile dovuto.
5. Le spese di gestione sono dirette e generali.
6. Le spese di gestione diretta sono costituite dalle spese di smaltimento dei rifiuti, dai costi di conferimento dei rifiuti in discarica, da eventuali royalties da corrispondere al Comune disagiato ed il risultato della raccolta differenziata.
7. Le spese generali sono quelle di non diretta imputazione al servizio.
8. Il piano di riparto preventivo viene fatto con il consolidato dell’anno precedente per le spese di gestione diretta e secondo la popolazione residente al 30 novembre per le spese generali.
9. Il piano di riparto consuntivo viene fatto secondo i dati consuntivi per le spese dirette e secondo la media della popolazione residente nell’anno per le spese generali.

Art. 6
(Norme transitorie)

1. Il primo bilancio di previsione verrò redatto entro 30 giorni dalla costituzione dell’ambito territoriale ed il piano di riparto preventivo verrà fatto sulla base dei dati in possesso dei precedenti ambiti territoriali e della popolazione residente alla data di pubblicazione della presente legge per le spese generali.
2. I nuovi consorzi, così come costituiti, non erediteranno la pesante situazione finanziaria dei precedenti ATO, ma incominceranno ex-novo la loro gestione.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge i precedenti ATO saranno posti in liquidazione, saranno nominasti i liquidatori con decreto assessoriale, e sarà definita la situazione debitoria.
4. Gli eventuali debiti scaturenti  dalla definitiva chiusura degli ATO saranno posti per il 50% a carico della Regione Siciliana e per il restante 50% a carico dei Comuni, i quali corrisponderanno in maniera proporzionale al capitale sociale posseduto.
5. In attesa di definire le procedure di chiusura degli ATO, la Regione Sicilia mette a disposizione dei liquidatori un fondo di rotazione di € 250 milioni a cui possono attingere i liquidatori per procedere al pagamento dei salari, Tfr non corrisposti al personale, al pagamento dei fornitori  ed al pagamento di tutti gli altri debiti.
6. Per le somme a carico dei Comuni, la Regione provvede a contrarre un mutuo da restituire in 30 anni decurtando di pari importo gli eventuali trasferimenti ai Comuni.
7. Il fondo di rotazione sarà restituito dai liquidatori man mano che procederanno ad incassare i crediti.
8. Il personale comandato dai Comuni presso gli ATO tornerà al Comune ed andrà  a svolgere le stesse mansioni svolte all’atto del comando.
9. Per il personale in carico agli ATO in liquidazione, il Presidente della Regione, sentite le OO.SS., provvederà con proprio decreto alla eventuale destinazione o alla eventuale attivazione degli ammortizzatori sociali.

 

10. Qualora il Comune provveda ad affidare all’esterno il proprio servizio, la Ditta aggiudicataria, se procederà all’assunzione del personale, dovrà dare precedenza al personale impiegato dal Comune ed all’eventuale personale impiegato dall’ATO.
11. In caso di procedimenti giudiziari in corso, seppure non definitivi, che hanno accertato eventuali violazioni in materia di collocamento, commessi dagli ATO, il personale non potrà beneficiare di eventuali privilegi di passaggi lavorativi, anche se potrà godere, se spettanti, degli ammortizzatori sociali.
12. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente  legge viene sciolta l’ARRA e le competenze saranno trasferite agli Assessorati Territorio e Ambiente e Assessorato Industria con apposita legge che ne regolamenterà le competenze. 

ART. 7
(Misure per incentivare la raccolta differenziata)

1. In ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata pari alle seguenti  percentuali minime di rifiuti prodotti:
A) almeno il 35% entro il 31 Dicembre 2009;
B) almeno il 45 % entro il 31 Dicembre 2010;
C) almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2012.
2. Nel caso in cui, a livello di Ambito Territoriale Ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Regione commina all’ATO una sanzione pecuniaria che va dai 20.000 ai 100.000 €uro e l’onere della stessa viene ripartito proporzionalmente tra quei Comuni che nel proprio territorio si discostino dalle percentuali previste dal comma 1.
3. L’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, attraverso le linee di intervento di Agenda 2007-2013, incentiva, sostiene, autorizza la raccolta differenziata, attraverso il coinvolgimento di soggetti singoli o associati che propongono e mettono in campo iniziative anche a carattere sperimentale.
4. Le iniziative di cui sopra vanno incentivate ed accelerate attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative.
5. L’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente incentiva e sostiene la raccolta differenziata con la costituzione ed il potenziamento delle filiere del riciclaggio dei rifiuti, a livello di sistemi locali di impresa. 

ART. 8
(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione..