E’ stato pubblicato il bando unico di concorso per l’attribuzione di •350 borse di studio •100 posti alloggio •25 contributi per la mobilità internazionale •l’accesso al servizio mensa. La richiesta di partecipazione al concorso dovrà avvenire via internet tramite l’applicazione che sarà predisposta dall’Amministrazione su questo sito nei prossimi giorni. Il Commissario straordinario Luigi Musacchia, bandisce, per l’anno accademico 2009/2010, un concorso pubblico, riservato a studenti in possesso dei requisiti di reddito, di merito e di carriera universitaria previsti dal presente bando, per l’attribuzione di: a) n. 350 borse di studio in denaro di importo variabile secondo le tipologie
previste all’art. 8 del presente bando, per un ammontare complessivo presunto di €.735.000,00. Le borse di studio messe a concorso, saranno finanziate per la parte relativa ai servizi con fondi dell’ERSU e per la parte monetaria con fondi ex leggi 390/91 e 549/95. Esse saranno ripartite nel seguente modo: – n. 88 agli studenti di primo anno; – n.262 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Delle superiori 350 borse di studio n.5 sono riservate agli studenti portatori di handicap, che ne faranno richiesta secondo i termini stabiliti dal presente bando ed in possesso dei requisiti richiesti.
L’importo minimo della borsa, comprensiva di servizi, è di € 4.668,54 per gli studenti fuori
sede, € 2.573,68 per gli studenti pendolari ed € 1.759,67 per gli studenti in sede, determinato
ai sensi dell’art. 9, comma 6 del DPCM 9 aprile 2001.
b) n.100 posti letto nella residenza universitaria per studenti fuori sede, con la riserva
di:
– n. 5 posti per portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66% che
abbiano comunque i requisiti minimi previsti espressamente per la suddetta
categoria dalla normativa vigente;
– n. 10 posti destinati a studenti stranieri in possesso dei requisiti di idoneità
previsti dal presente bando (riserva posti studenti stranieri nota n. 1157 dell’11-07-
2007 dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.).
L’ammontare complessivo della somma disponibile destinata a borse e benefici è
suscettibile di essere aumentato in relazione alle ulteriori risorse acquisite dall’Ente
successivamente al bando.
Il testo integrale del bando e la modulistica per eventuali comunicazioni sono pubblicati sul
sito internet dell’Ersu dell’Università Kore di Enna al seguente indirizzo: www.ersuenna.it
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Art. 1 – REQUISITI GENERALI
In base a quanto previsto agli artt. 3 e 15 del DPCM 09/04/2001, possono partecipare al
concorso gli studenti, in regola con il pagamento della tassa per il diritto allo studio
universitario, che per la prima volta nell’a.a. 2009/2010 sono iscritti o che si iscriveranno ad
una delle seguenti istituzioni assegnate alle competenze territoriali dell’ERSU di Enna,
limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e
specificatamente:
a) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea magistrale a ciclo
unico presso l’Università degli Studi Kore di Enna, in attuazione al D.M. 03/11/1999 n.
509 (nuovo ordinamento);
b) iscritti a corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione, ad
eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs n. 368/1999, a condizione che non
siano beneficiari di altra borsa di studio;
c) iscritti a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs n. 210/1998 con sede
amministrativa presso l’Ateneo di Enna, a condizione che non siano beneficiari di
borsa ai sensi del D.M. n. 224/1999;
I benefici sono concessi, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di
corso di cui al DPCM 9/4/2001, con le seguenti modalità:
– gli studenti in possesso di un diploma universitario o che effettuino un passaggio da
un corso di diploma a un corso di laurea possono beneficiare degli interventi per un
numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno ed
il numero di anni impiegati per il corso del diploma, a partire dall’anno di prima
iscrizione;
– gli iscritti ai corsi di laurea istituiti in attuazione del D.M. n. 509/1999 (nuovo
ordinamento), per un periodo di tempo pari alla durata legale dei corsi più un
semestre a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi il
beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
– gli iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima
iscrizione.
Per prima iscrizione/immatricolazione si intende l’anno nel quale per la prima volta è
avvenuta l’iscrizione all’Università ad uno dei citati corsi, anche se diverso da quello
attuale, dei rispettivi livelli, ovunque ed in qualunque momento sia avvenuta.
I benefici non possono essere attribuiti a soggetti iscritti per più di una volta allo stesso
anno di corso, anche se diverso dal corso precedente. Tuttavia, gli studenti che si iscrivono
nell’a.a. 2009/2010 nuovamente al primo anno di corso, provenienti per la prima volta da un
primo anno di altro corso al quale hanno formalmente rinunciato, possono partecipare al
concorso in qualità di studenti di primo anno se non hanno avuto e non avranno
riconoscimento di crediti per l’anno a cui hanno rinunciato e se non hanno già beneficiato di
borsa di studio o hanno restituito la eventuale borsa assegnata. Lo studente è tenuto
pertanto a comunicare qualsiasi successiva variazione in ordine a quanto dichiarato.
Ai fini del computo del periodo di assistenza per il diritto allo studio non sarà considerato
l’anno nel quale lo studente, iscritto al primo anno di corso, non ha perfezionato l’iscrizione
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medesima con il pagamento della seconda rata delle tasse e pertanto è decaduto
dall’iscrizione.
Gli studenti che conseguono il titolo di laurea e di laurea magistrale dei corsi di nuovo
ordinamento entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e comunque non
oltre il 30/11/2009 possono beneficiare di un’integrazione della borsa pari alla metà di quella
ottenuta nell’ultimo anno di corso, che sarà assegnata secondo l’ordine di conseguimento
della laurea, fino alla concorrenza della somma disponibile. La richiesta dell’integrazione
per i laureati deve essere presentata, improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di
conseguimento della laurea allegando idonea attestazione rilasciata dall’Università Kore di
Enna.
Le borse di studio e i servizi abitativi erogati dall’ERSU sono incompatibili con analoghi
benefici concessi da altri Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella di
partecipazione al presente concorso; in tal caso lo studente potrà comunque optare per
l’uno o per l’altro beneficio (art. 7 lett. d Legge 390/91).
Per quanto riguarda la richiesta dei servizi abitativi lo studente deve indicare, nella
domanda, la scelta tra il posto letto e il rimborso delle spese di alloggio. Detta scelta è
irrevocabile e qualora venissero richiesti entrambi i benefici prevarrà la richiesta che l’Ersu
riterrà più confacente in base alle proprie risorse finanziarie.
Studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66 %
Gli studenti in situazione di handicap (Legge n. 17 del 18/01/1999) con invalidità non
inferiore al 66% (debitamente certificata), avendo i requisiti previsti per l’assegnazione dei
benefici, possono partecipare al concorso per la borsa di studio riservata ai portatori di
handicap, purché abbiano il requisito di “portatore di handicap grave” ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Laureandi
Gli studenti che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all’anno
accademico 2008-2009 (marzo-aprile 2010) e che quindi non si iscriveranno per l’anno
accademico 2009-2010, possono partecipare al bando di concorso come laureandi. In ogni
caso, per l’attribuzione dell’anno di corso vale quanto riportato nell’art. 3 del bando.
Ai vincitori appartenenti a questa categoria, i benefici si intendono assegnati con riserva, in
quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l’A.A.
2009-2010.
Gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’anno
accademico 2008-2009 (marzo-aprile 2010) perdono il diritto alla borsa di studio per l’anno
accademico 2009-2010, fermo restando la possibilità di accesso al servizio abitativo (posto
letto) e di ristorazione fino al momento della laurea, secondo quanto stabilito
rispettivamente all’art.8 e all’art. 9 del bando.
Art. 2 – REQUISITI ECONOMICI
Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 9/4/2001 e del D.Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e successive
modificazioni e integrazioni, le condizioni economiche dei partecipanti al concorso sono
individuate sulla base dei seguenti elementi:
1) Nucleo familiare;
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2) Indicatore della situazione economica equivalente;
3) Indicatore della situazione economica all’estero;
4) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
I redditi e il patrimonio da considerare sono quelli posseduti nell’anno 2008 dal nucleo
familiare assunto dall’ERSU secondo la composizione prevista al punto 1) del presente
articolo con riferimento alla data di presentazione della domanda dei benefici
1) Nucleo familiare
In via generale è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 221 del 07/05/1999, art. 1
bis e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 09/04/2001, per l’accesso ai benefici previsti dal presente
bando, l’ ERSU di Enna assume come unità di riferimento la seguente composizione del
nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:
– il richiedente i benefici;
– tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del richiedente alla data di
presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
– i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non
risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale,
divorzio o annullamento;
– il genitore divorziato o separato che percepisce l’assegno di mantenimento dello
studente;
– le persone in affidamento ai genitori dello studente.
Lo studente è dichiarato “indipendente” rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si
tiene conto della situazione economica derivante solamente dal nuovo nucleo familiare,
quando ricorrono entrambi le seguenti condizioni:
– residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un
componente del nucleo familiare ;
– reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due
anni non inferiore a € 6.500,00 con riferimento a un nucleo familiare di una persona.
Per rapportare l’importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal
D.Lgs n. 109/98 e dal DPCM del 09/4/2001.
Qualora lo studente, pur non vivendo più nella famiglia di origine, non abbia i requisiti per
essere considerato indipendente si deve fare comunque riferimento ai componenti ed alle
condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, oltre a quelli del proprio
nucleo.
E’ classificato nella categoria denominata “altri casi” lo studente coniugato/separato/
divorziato/vedovo/orfano di entrambi i genitori con nucleo familiare autonomo e in questo
caso viene preso in considerazione il solo reddito complessivo dei componenti del proprio
nucleo familiare.
Per i corsi di dottorato, qualora non ricorrano entrambi i requisiti di “indipendente”, viene
assunto un nucleo familiare formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai
figli e dai soggetti a carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
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2) Indicatore della situazione economica equivalente
In via generale è calcolato, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 109/98 e successive
modificazioni e integrazioni, dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti (tabella 1 parte
prima del D.Lgs.) e il 20% dei valori patrimoniali posseduti (tabella 1 parte seconda) del
nucleo familiare di appartenenza e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita
in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare (tabella 2).
Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 09/04/2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. 109/98, per l’accesso ai
benefici previsti dal presente bando l’ERSU di Enna terrà conto delle seguenti integrazioni
e/o modificazioni:
a) il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte
del nucleo familiare, concorrono nella misura del 50%;
b) i redditi e i patrimoni posseduti all’estero sono considerati secondo le stesse
modalità del citato D.Lgs. 109/98 con le seguenti integrazioni:
– i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31/12/2008, sono valutati
solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500
Euro al metro quadro;
– i redditi e i patrimoni mobiliari posseduti all’estero sono valutati sulla base del
tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento (legge n. 227/90 e ss.
mm.ii.).
L’Indicatore della situazione economica equivalente calcolato con riferimento alle
prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto delle integrazioni e
modificazioni previste nel presente bando, viene di seguito indicato con la sigla ISEEU
(Indicatore della situazione economica equivalente universitaria).
3) Indicatore della situazione economica equivalente all’estero
In via generale è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei
patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della
situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di
cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento.
Gli studenti italiani che hanno nel loro nucleo familiare persone con redditi prodotti
all’estero e/o fabbricati ad uso abitativo all’estero (nel caso in cui tali redditi non siano
inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) dovranno produrre, anche successivamente
alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31/12/2009, la relativa
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove sono stati prodotti i
redditi. Le dichiarazioni tradotte in lingua italiana dovranno essere convalidate dall’ autorità
diplomatica italiana competente per territorio.
4) Studenti stranieri
Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale “status” sia
comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso
rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica
Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a
concorrere alla borsa di studio, ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.
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Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi
requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e
familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.
La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti
stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al D.P.R. 394/1999,
articolo 46. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni
rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.
Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente
dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente
risieda in Italia.
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui all’elenco
definito annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (allegato 1), in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo
umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una
certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo
studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello
sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione
dell’importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1
(uno). Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea
magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente
di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani
abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in
materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso
l’ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per
conto dello studente in caso di revoca.
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente
detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali
rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente
detenuti in Italia.
5) Indicatore della situazione patrimoniale equivalente
In via generale è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs n. 109/98 e successive
modificazioni e integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero.
L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente calcolato con riferimento alle
prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto delle integrazioni e
modificazioni previste nel presente bando, viene di seguito indicato con la sigla ISPEU
(Indicatore situazione patrimoniale equivalente universitario).
6) Limiti degli indicatori ai fini del concorso
Per accedere al concorso per l’attribuzione delle borse di studio e/o dei servizi abitativi i
limiti massimi degli indicatori economici sono cosi determinati:
– l’ISPEU, (patrimonio riferito all’anno 2008), non potrà superare € 32.320,64;
– l’ISEEU, (reddito riferito all’anno 2008) sommato, se presente, con l’Indicatore della
situazione economica all’estero, non potrà superare € 19.152,97;
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Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche uno solo dei limiti sopra
riportati, pena l’esclusione.
I suddetti valori devono essere certificati esclusivamente da centri di assistenza fiscale
autorizzati (CAF) e devono recare il timbro e la firma di chi li rilascia. Lo studente ha diritto
gratuitamente alle attestazioni.
Art. 3 – REQUISITI DI MERITO
Soddisfatti i requisiti di reddito, sono ammessi al concorso gli iscritti che abbiano i requisiti
di merito (riferiti all’anno di immatricolazione), conseguiti entro il 10 agosto 2009 secondo
la seguente tabella:
TIPOLOGIA CORSI 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05
LAUREA 25 80 135
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE 30 80
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 25 80 135 190 245
Gli studenti che, per l’anno accademico 2009/10 hanno intenzione di effettuare passaggio
da un corso di laurea ad un altro, dovranno dichiararlo e verranno valutati secondo il corso
di laurea di provenienza.
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo
studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.
Bonus
Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico relativi ad anni successivi al primo, per
colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti richiesto e quello
effettivamente acquisito, lo studente può utilizzare un bonus in crediti che è differenziato
in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare il bonus
ammonta a complessivi:
– 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al
secondo anno accademico;
– 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al
terzo anno accademico;
– 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi
agli anni accademici successivi.
Il bonus, se richiesto, verrà applicato nella misura minima necessaria per il conseguimento
dell’idoneità e il punteggio della graduatoria sarà calcolato solamente in base ai crediti
effettivamente conseguiti.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte
del bonus a disposizione, la parte residua nell’anno accademico di riferimento può essere
utilizzata negli anni successivi.
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Art. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Si procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle autocertificazioni rese dagli
studenti adottando i seguenti criteri:
a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, attraverso l’approvazione di
un’unica graduatoria degli idonei, senza differenziazione per corsi, ordinata in modo
crescente sulla base dell’ISEEU; a parità di condizione economica prevarrà l’età
anagrafica inferiore;
b) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea attivati a seguito della
riforma dei cicli universitari (D.M. n. 509/99) le graduatorie, distinte per anno e per
corso, saranno definite in base all’attribuzione di un punteggio fino a 100 punti per il
merito, calcolato in base alla seguente formula:
70 × CS/CP+27 × M/30 + 0,5× L
dove: CS = numero di crediti sostenuti
CP = numero di crediti previsti
M = votazione media conseguita
L = numero di lodi conseguite ( max 6)
Nel caso in cui vengano riconosciuti crediti formativi per particolari professionalità
acquisite, la media aritmetica dei voti conseguiti sarà calcolata sul numero effettivo degli
esami sostenuti.
In caso di pari condizioni di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con
riferimento alla situazione economica (ISEEU più basso) e successivamente all’età
anagrafica inferiore.
L’ERSU distribuisce i benefici messi a concorso, in proporzione al numero degli idonei che
richiedono i benefici per ogni anno e ogni corso di laurea , di laurea specialistica/magistrale,
di laurea magistrale a ciclo unico. Viene comunque garantita almeno una Borsa di Studio
per ogni anno di corso relativo ad ogni corso di laurea attivato presso l’ Università Kore di
Enna.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di partecipazione al concorso per l’assegnazione dei benefici suddetti dovrà
essere compilata e inoltrata via internet tramite l’applicazione predisposta da questa
Amministrazione sul sito internet dell’Ente www.ersuenna.it, entro e non oltre le ore 13,00
(ora italiana) del giorno:
31 agosto 2009.
Si fa presente che l’applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.
La domanda dei benefici sarà considerata valida ai fini del concorso (pena esclusione) solo
se stampata, firmata e spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata postale della
Azienda Poste Italiane o altre Aziende concessionarie entro e non oltre il:
5 settembre 2009
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Farà fede il timbro postale riportante la data d’invio.
La domanda, sottoscritta dallo studente, dovrà essere inviata, pena esclusione, completa
dei sottoelencati documenti, al seguente indirizzo:
E.R.S.U. dell’Università Kore di Enna – Via F. Mazza, n°1– Plesso di Psicologia – I° Piano –
94100 Enna,
a) autocertificazione;
b) copia documento di identità in corso di validità;
c) attestazioni ISEEU ed ISPEU riferite all’anno 2008 rilasciate esclusivamente da centri
fiscali autorizzati (CAF);
Lo studente dovrà, inoltre, produrre entro il 30/04/2010 il certificato rilasciato
dall’Università riportante i crediti degli esami sostenuti (solo per gli studenti iscritti ad
anni successivi).
Sulla busta si dovrà utilizzare l’etichetta predisposta sull’applicazione internet che reca la
motivazione della domanda e l’indirizzo.
Tutte le domande spedite successivamente alle date indicate o inoltrate con mezzi diversi
dalla raccomandata postale saranno escluse dalla procedura di concorso.
Per eventuali informazioni e delucidazioni rivolgersi presso lo sportello dell’ERSU di Enna,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nonché il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00, c/o la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche
dell’Università Kore di Enna, Via F. Mazza, Cittadella Universitaria, 94100 Enna Bassa.
La spedizione ed il recapito della richiesta avvengono sotto l’esclusiva responsabilità del
mittente. L’Ersu di Enna non risponde di errori postali.
Gli studenti di primo anno sono tenuti a presentare certificazione dell’avvenuta iscrizione
universitaria, entro e non oltre il 31/12/2009.
Lo studente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione per iscritto all’ERSU di qualsiasi
evento rilevante ai fini dei benefici richiesti che si verifichi successivamente alla data di
presentazione della domanda riguardante la propria carriera di studio (conseguimento di
laurea, di borsa di studio o altro aiuto economico, passaggio ad altro corso di studio,
trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi), la situazione familiare, di reddito e
patrimonio, ecc.
Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata o spedita, dovrà
ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire via posta) con le modalità
sopramenzionate, registrandosi come nuovo utente e immettendo una nuova password.
Sarà ritenuta valida ai fini del concorso l’ultima richiesta spedita per posta.
Art. 6 – RESIDENZA DEGLI STUDENTI
Per l’assegnazione dei benefici previsti dal presente bando, gli studenti sono classificati:
in sede; pendolari ; fuori sede.
Per gli iscritti ai corsi di studio della Kore, la condizione dello studente è così determinata:
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– Studente in sede, se è residente in uno dei seguenti comuni:
· ENNA e CALASCIBETTA;
– Studente pendolare, se è residente in un comune diverso da quelli indicati per gli
studenti in sede;
– Studente Fuori sede, è
· lo studente pendolare risultato vincitore di Borsa di Studio e posto letto che
avrà accettato il medesimo;
· lo studente pendolare che, utilmente collocato in graduatoria, avrà
assegnato il posto letto;
· lo studente pendolare risultato vincitore o idoneo di borsa di studio che
prenderà alloggio nei pressi della sede dell’Università a titolo oneroso per un
periodo non inferiore a dieci mesi. In tal caso dovrà presentare a questo
ERSU il contratto di locazione entro e non oltre il 31 dicembre 2009, termine
oltre il quale non sarà classificato come studente fuori sede, ma come
pendolare. Il relativo importo, se spettante, sarà corrisposto con il
pagamento della seconda rata della borsa di studio.
Gli studenti residenti in uno dei comuni sotto elencati non possono fare richiesta di posto
letto, ma possono richiedere il rimborso delle spese di locazione, secondo la normativa
prevista al successivo art. 8:
Aidone – Assoro – Barrafranca – Leonforte – Piazza Armerina – Pietraperzia – Valguarnera –
Villarosa – .
Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede dell’Università prenda alloggio
nei pressi della sede a titolo non oneroso sarà considerato studente pendolare.
Gli studenti stranieri saranno classificati comunque fuori sede, indipendentemente dalla
sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello
studente risieda in Italia.
Art. 7- DISTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI LETTO
Le borse di studio e i posti letto saranno preventivamente distribuiti secondo i seguenti
criteri:
1) il 25 % dei benefici, pari a n. 88 borse e n. 25 posti letto, sarà riservato agli iscritti per
la prima volta al primo anno dei corsi, senza distinzione tra facoltà e corso di studio;
2) i rimanenti benefici saranno ripartiti in proporzione al numero degli idonei risultanti
dagli elenchi dei partecipanti.
Per gli studenti iscritti al primo anno successivo al numero degli anni di durata regolare del
corso di nuovo ordinamento la borsa spettante è d’importo dimezzato corrispondente ad
un semestre, mentre verrà esteso di un ulteriore semestre il servizio abitativo.
Verrà garantito almeno l’importo di una borsa di studio per studenti fuori sede, a ciascun
anno dei corsi di studio, fatti salvi i corsi di nuova istituzione.
Nel caso in cui, effettuate le assegnazioni secondo i predetti criteri, dovesse rimanere non
attribuita parte dei benefici messi a concorso, si procederà secondo le seguenti modalità:
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– le borse residue saranno ridistribuite e assegnate ai corsi di studio secondo il
principio della proporzione al numero degli idonei non beneficiari;
– i posti letto residui saranno assegnati, compatibilmente con la durata di concessione
dei benefici prevista per i vari corsi all’art. 1, scorrendo le relative graduatorie degli
idonei con precedenza per quella degli anni successivi al primo.
Art. 8 – ENTITA’ BORSA DI STUDIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ammontare della borsa di studio è definito in base alla diversa provenienza geografica
dello studente e in funzione del valore del proprio ISEEU rispetto al valore limite di Euro
19.152,97 stabilito per l’accesso ai benefici.
Per l’a.a. 2009/2010 l’ammontare annuo della borsa di studio è così determinato:
Intervallo valore ISEUU STUDENTI FUORI SEDE STUDENTE PENDOLARE STUDENTE IN SEDE
da € 0 a € 12.768,65
Borsa di € 3.470,00
(comprensiva del rimborso
spese alloggio pari a €
1.300,00) + 2 pasti gratuiti
giornalieri
Borsa di € 1.975,00 + 1 pasto
gratuito giornaliero + 1 pasto
secondo il valore ISEEU
Borsa di € 1.760,00 + 1 pasto
gratuito giornaliero + 1 pasto
secondo il valore ISEEU
Borsa di € 2.170,00 + posto
letto + 2 pasti gratuiti
giornalieri
da € 12.768,65 a € 19.152,97
Borsa di € 2.310,00
(comprensiva del rimborso
spese alloggio pari a € 865,00)
+ 2 pasti gratuiti giornalieri Borsa di € 1.315,00 + 1 pasto
gratuito giornaliero + 1 pasto
secondo il valore ISEEU
Borsa di € 1.175,00 + 1 pasto
gratuito giornaliero + 1 pasto
secondo il valore ISEEU
Borsa di € 1.445,00 + posto
letto + 2 pasti gratuiti
giornalieri
La parte in denaro della borsa sarà corrisposta in due rate secondo le seguenti modalità:
a) studenti vincitori di borsa di studio iscritti ad anni successivi, compatibilmente con i
tempi di espletamento delle procedure concorsuali e di finanziamento,
– la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro il 31/12/2009;
– la seconda rata entro il 30/06/2010, previa presentazione della
certificazione dei crediti entro il 30/04/2010;
b) studenti di primo anno
– la prima rata sarà erogata entro il 31/12/2009, previa presentazione del
certificato di iscrizione.
– Il pagamento della seconda rata sarà effettuato successivamente alla
verifica del livello minimo di merito richiesto e pertanto gli studenti sono
tenuti a produrre, non oltre il 31/01/2011, apposita certificazione
attestante il numero dei crediti e delle materie superate e le date relative
al loro conseguimento. In mancanza di tale adempimento da parte dello
studente saranno presi in considerazione le registrazioni degli esami
risultanti all’Università, anche se non aggiornati e non saranno consentite
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ulteriori modifiche e integrazioni, con conseguente revoca parziale o
totale dei benefici.
Gli iscritti per la prima volta al primo anno per ottenere il pagamento della seconda rata
dovranno aver conseguito almeno 15 crediti al 10/08/2010 e 20 crediti al 30/11/2010; coloro i
quali non avranno raggiunto i 15 crediti al 10/08/2010 ma documenteranno i 20 crediti entro
il 30/11/2010 manterranno solo la prima rata. L’intera borsa sarà revocata agli studenti i
quali entro il 30/11/2010 non avranno conseguito almeno 20 crediti.
I predetti criteri di merito non si applicano agli studenti con invalidità non inferiore al 66%, i
quali dovranno documentare rispettivamente 9 crediti al 10/08/2010 e 12 crediti al
30/11/2010.
Agli studenti vincitori di borsa di studio per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi
di nuovo ordinamento la parte in denaro della borsa sarà corrisposta in misura pari ai 6/12
dell’importo intero spettante.
Quanti si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2008-2009 ( marzo- aprile 2010) e
hanno partecipato al presente bando come laureandi, non riceveranno alcun beneficio
monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva. Ai
laureandi, i benefici saranno pagati solo dopo marzo-aprile 2010 e solo dopo la
presentazione, in caso di mancata laurea, del certificato di iscrizione all’Università per
l’anno 2009-2010 (vedi art.1).
Attribuzione posti letto
Pubblicate le graduatorie, lo studente risultato vincitore di posto letto, deve comunicare
entro dieci giorni da detta pubblicazione, pena esclusione, se vuole mantenere il posto
letto .
Nel caso in cui la mancata assegnazione del posto letto dipenda da indisponibilità di posti,
agli assegnatari vincitori potrà essere concesso l’importo della borsa intera, comprensiva
del contributo alle spese di alloggio.
Tali spese devono essere debitamente documentate con contratto di locazione
regolarmente registrato da presentare entro la data del 31 dicembre 2009 . Tale contratto
deve coprire un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° settembre 2009 e il 1° ottobre
2010.
Il mantenimento dell’idoneità all’assegnazione del posto letto, in graduatoria, consentirà
allo studente di partecipare all’eventuale scorrimento della graduatoria per l’assegnazione
del posto letto a titolo gratuito nella residenza universitaria.
Qualora lo status dello studente transiti da fuori sede a pendolare, la seconda rata della
borsa di studio porterà in detrazione gli importi corrisposti e non spettanti.
Nel caso di alloggio presso Istituti, convitti o pensionati, è consentito produrre, in
sostituzione del contratto di locazione, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile
attestante il periodo di ospitalità e la relativa retta.
Si ricorda che ai sensi della Legge n.431/98 per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.
In caso di cessazione anticipata della locazione, o di qualsiasi modifica degli elementi
inseriti nel relativo contratto, lo studente dovrà darne immediata comunicazione. Sulle
dichiarazioni sostitutive presentate verranno effettuati specifici accertamenti presso gli
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uffici della questura sulle denunce di ospitalità dei titolari degli immobili presso cui gli
studenti sono ospitati.