RIMBORSO IVA TIA: PRESENTATO EMENDAMENTO AL D.L. 135/2009. L’ADDIZIONALE EX ECA ANNULLA L’IVA DA RESTITUIRE

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Nell’emendamento all’art. 20, D.L. n. 135/2009 viene, da un lato, confermata la natura tributaria della TIA (con conseguente esclusione da IVA della stessa) e dall’altra riconosciuta l’applicabilità dell’addizionale ex ECA, nella misura del 10% (anche qualora l’ente gestore utilizzi modalità di riscossione diverse dalla cartella di pagamento). L’addizionale ex Eca – ripescata dal comma 39, art. 3, della legge n. 549/95 e regolata dal D.M. 2 maggio 1996 che definisce le modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla TARSU – pari al dieci per cento del tributo. Il comma 3, art. 20-bis (previsto in sede di emendamento) stabilisce una compensazione automatica tra l’addizionale ex ECA

che gli utenti non hanno pagato in quanto non addebitata e l’IVA (al 10%) corrisposta “indebitamente”, senza che vi sia dunque necessità di effettuare alcun rimborso. Tale compensazione viene tuttavia esclusa per i soggetti (imprese e professionisti) che già portato in detrazione l’IVA per intero.
Lo scopo dell’emendamento all’art. 20 del dl è quello di arginare la voragine apertasi nei bilanci dei comuni, e dei loro enti gestori, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha riconosciuto la natura tributaria alla tariffa igiene ambientale (Tia) e, quindi, la sua esclusione dall’Iva. L’emendamento Bonfrisco chiarisce preliminarmente che non solo la tariffa igiene ambientale di cui all’art. 49 del dlgs n. 22/1997- ma anche la futura tariffa per la gestione ambientale (prevista dall’art. 238 del decreto ambientale n. 152/2006) sono escluse da Iva.

Paolo Randazzo

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