“Premesso che la presenza del Crocefisso nelle scuole è prevista da apposite norme che riguardano la definizione delle regole sui Simboli Religiosi nelle scuole e più dettagliatamente contenute in Regi Decreti del 1924 e del 1928 sugli arredi scolastici tuttora in vigore; – che la validità di tali norme è stata ufficialmente e formalmente ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato nel febbraio del 2006 la quale sosteneva che “il crocifisso è prima di tutto un simbolo dell’identità culturale italiana ed europea, che affonda le proprie radici nella tradizione ebraico -cristiana”; – che il Crocefisso è considerato ormai anche da laici, ed autorevoli esponenti delle altre confessioni religiose,
“un simbolo ricchissimo di significati anche per chi crede in altre Religioni e per chi non crede affatto, essendo il Simbolo della sofferenza umana che chiede di essere riscattata, una speranza universale che va offerta a tutti gli uomini e naturalmente ai bambini ed ai ragazzi che vanno a scuola”;
CONSIDERATO
– che una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto un ricorso stabilendo sostanzialmente che la presenza del Crocifisso rappresenta una violazione della libertà di chi non è cattolico e potrebbe disturbare ragazzi di altre religioni o atei.
TENUTO CONTO
– che le singole scuole si devono obbligatoriamente attenere alla norma del Concordato tra Stato e Chiesa che prevede la presenza dei Crocifissi nelle aule e, pertanto, la presenza dei Crocifissi nelle aule esiste nella misura in cui è ancora vigente il Concordato tra Stato e Vaticano per i rapporti tra Stato e Chiesa;
RITENUTO
– che per cambiare la situazione dovrebbe esserci o un nuovo Concordato oppure una nuova intesa tra Stato e Chiesa cattolica”;
PRESO ATTO
– con favore che il Governo Italiano – sostenuto dalla stragrande maggioranza delle forze politiche e dalla opinione pubblica – ha ufficialmente presentato ricorso alla Grande Camera Europea ;
EVIDENZIATO
– che, sino al pronunciamento di tale organo, la sentenza non potrà comunque essere applicata, ed eventualmente – se dovesse diventare vincolante – non sono previste sanzioni pecuniarie e spetterebbe poi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa controllarne l’esecuzione;
IMPEGNA
il Presidente della Provincia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e la G.P. a disporre un’attenta ed accurata verifica in tutti gli Uffici Pubblici e le Aule delle Scuole Provinciali, per accertarsi della presenza del crocefisso e provvedere alla collocazione, nei luoghi ove questo dovesse risultare mancante.