IL PRESIDENTE VISTA la Ordinanza n. 22 del 29/09/2009 con la quale veniva chiusa temporaneamente al transito la S.P. n. 22 “ B° SS. 121 – Gagliano C.to” tra le prog.ve km.che 0+000 e 4+000 per la esecuzione di lavori di costruzione di un nuovo tratto in variante; CONSIDERATO che sono cessate le condizioni che hanno determinato la chiusura della suddetta arteria tra le prog.ve km.che di cui all’oggetto; VISTO il sopralluogo eseguito in data 10/11/2009 da funzionari di Questo Ufficio Tecnico, che hanno valutato la possibilita’di riapertura al transito della S.P. n. 22 in condizioni di assoluta sicurezza ; VISTA la direttiva del Ministero dei LL.PP. 24/10/2002,
la quale ribadisce che in materia di provvedimenti afferenti le norme del N.C.D.S. le competenze si appartengono al Presidente della Giunta Provinciale; VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada del 30/04/92 n. 285;
O R D I N A
1. per le motivazioni suddette la riapertura al transito con decorrenza odierna della S.P. n. 22 “ B° SS. 121 – Gagliano C.to” tra le prog.ve km.che 0+000 e 4+000;
2. L’Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone animali e cose in genere derivanti dalla mancata osservanza della presente.
3. La apposizione della segnaletica, la regolamentazione del transito e la segnalazione del senso unico di cui sopra sara’ curata dal personale stradale di Questa Amministrazione.
4. Il Capo Cantoniere e i tutori dell’ordine cureranno che sia data esecuzione alla presente ordinanza.