Ormai è ufficiale, la società d’ambito Enna-Euno per la gestione integrata dei rifiuti in provincia di Enna non è più in grado di assicurare il servizio e si avvia verso la liquidazione. A questo punto il problema non è come affrontare il passato perché a ciò sarà preposto un Commissario liquidatore che la stessa società dovrà nominare. Alla società d’ambito succederà il nuovo consorzio di Comuni, previsto dall’art. 45 della L.r. n. 2/2007, che non sarà responsabile dei debiti contratti da Enna-Euno, sicchè le azioni giudiziarie dirette alla soddisfazione dei relativi crediti, dovranno essere intentate nei confronti della gestione liquidatoria e, in mancanza, delle regioni
(fra le tante cfr.: Cass. 23/09/2004 n. 19133; Tar Lazio, sez. I°, 30/12/2002, n. 753). Il problema non riguarda neanche il futuro visto che la nuova Autorità d’Ambito partirà da zero e con il prezioso supporto delle argomentazione che conterrà la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa attesa per il prossimo mese di novembre. A questo punto è il presente che preoccupa, per l’annunciata interruzione del servizio a cura della società d’ambito e della società affidataria Sicilia-Ambiente. Si tratta quindi di gestire in piena estate una provvisoria, ma vera, emergenza rifiuti. Potranno i Comuni avocare a sé il servizio pur non avendone più la competenza, visto che la nuova normativa si propone il superamento del modello della gestione frammentaria per singoli ambiti comunali, prevedendo forme anche obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali (Tar Palermo, sez. I°, sent. 10/05/2006, n. 1061)? La risposta è sì, a condizione che i Sindaci decideranno di utilizzare le cosiddette Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali. Infatti, “laddove il servizio rientra nella competenza di altra amministrazione, il sindaco non ha a propria disposizione alcuno strumento per intervenire su una situazione di pericolo sia pure duratura e conosciuta, sicchè ben può fare ricorso al potere extra ordinem” (cfr. Cons. Stato, V, 2 aprile 2003, n. 1678, secondo cui, qualora il sindaco non abbia a propria disposizione alcuno strumento idoneo a prestare rimedio in via ordinaria ad una situazione di pericolo duratura e conosciuta, ben può esercitare il potere di cui all’art. 50, comma 5, al fine di apprestare tutela al superiore interesse dell’incolumità e della salute pubblica). Le ordinanze in questione sono unicamente rivolte a fronteggiare nel modo più rapido ed efficace una situazione di emergenza sanitaria che l’autorità comunale non potrebbe altrimenti affrontare, atteso che solo l’ATO ha svolto detta funzione dal 2004 ed è l’unico soggetto dotato delle relative capacità tecniche e gestionali. Le ordinanze dovranno però contenere la fissazione di un termine pena l’illegittimità delle stesse (Tar Lecce, 24/09/2007, n. 3361). Tuttavia, anche nel caso in cui mancasse uno specifico termine temporale, non sarebbe censurabile prevedere espressamente che i Comuni daranno esecuzione all’ordinanza “per il tempo necessario alla definizione complessiva dell’assetto istituzionale delle competenze in materia” (Tar Puglia, 11/05/2007, n. 1331).
Fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 50 del TUEL, un altro strumento giuridico previsto dall’ordinamento per venire incontro ai Comuni in questo momento così difficile per affrontare l’emergenza rifiuti senza scivolare nell’illegittimità per eccesso di potere e/o per difetto di competenza discende direttamente dall’art. 118 della Costituzione: il principio di sussidiarietà verticale. In forza di tale principio, secondo il quale gli affari sono trattati dall’ente “il più possibile vicino ai cittadini”, la società d’ambito, deputata per legge alla gestione del servizio dei rifiuti, è chiamata a rispondere alle istanze dei cittadini; ma, ove ritenga di non avere risorse e poteri sufficienti, è costretta a rivolgersi all’ente immediatamente più vicino. Cioè a quell’ente che oltre ad avere una specifica capacità amministrativa generale ha anche una competenza originaria in materia di gestione dei rifiuti e pertanto sussidiaria. Stiamo parlando dell’ente Comune. La sussidiarietà, in questo caso, non si muoverebbe verso l’alto, come spesso accade, ma verso il basso in considerazione che la natura consortile dell’ambito territoriale ottimale non sembra essere più in condizione di assicurare i servizi e le funzioni che la legge gli ha assegnato. Nelle more del passaggio di competenze dalla società d’ambito al nuovo consorzio di Comuni ben potrebbe quindi, la Società Enna-Euno richiedere espressamente il soccorso dei Comuni. Se il potere è della Società d’ambito, a lei spetta la facoltà di giudicare sull’idoneità del proprio potere e stabilire quando esso è insufficiente e si deve applicare il principio di sussidiarietà. L’ente Comune, se richiesto di intervento, non lo può rifiutare, con un giudizio sulla difficoltà della questione, giudizio che gli è inibito, non essendo il titolare del potere, ma solo colui che è chiamato in aiuto. Appare chiaro che perché vi sia intervento sussidiario, la richiesta deve partire dall’ente interessato, cioè il titolare del potere è veramente titolare allorchè può insindacabilmente dire se e quando il suo potere è sufficiente per adempiere a quanto sta attendendo. “La titolarità del potere, quindi, implica sempre ed anche la facoltà di giudizio sull’idoneità e sufficienza del potere stesso”(L’insidiosa sussidiarietà nella riforma del titolo V della Costituzione”, Marcello M. Francanzani, in Federalismi.it n. 18/2006).
L’intervento sussidiario del Comune, peraltro, risulta espressamente previsto dal legislatore regionale e precisamente dal comma 17 dell’art. 21 della L. r. 19/2005 che ha ribadito l’obbligo dei Comuni soci della società d’ambito di prevedere nel proprio bilancio un capitolo per intervenire “sussidiariamente” rispetto alla propria società d’ambito, dotandolo di “adeguata” capacità finanziaria, da stabilire secondo criteri di buon senso ed in considerazione della obbligatorietà dell’assicurazione degli equilibri economici e finanziari della società d’ambito stessa.
Si ritiene quindi, che i Comuni soci, in sede di assemblea dei soci, debbano determinare in misura congrua il proprio intervento per la copertura dei costi, assicurando gradualità nel passaggio da copertura parziale a copertura integrale dei costi, così come prevede l’art. 238 del Dlgs n. 152/2006.
Dott. Massimo Greco