E’ stata emessa ieri mattina dopo le 13,30 la sentenza del giudice monocratico Maria Militello riguardante l’occupazione dell’autostrada realizzata il 5 maggio del 2005 allo scopo di ottenere la firma del decreto per l’istituzione della LIbera Università Kore. Queste le prime dichiarazioni sul procedimento penale n 146/07 RG: Non conoscendo ancora le motivazioni della sentenza, posso soltanto dire che essere condannati per avere contribuito al futuro della propria terra non fa piacere, anche se va messo in conto questo ed altro. Ci tengo in ogni caso a sottolineare che la quarta università della Sicilia non è nata dopo 200 anni perché
nella primavera del 2005 ci fu una manifestazione in autostrada, ma perché Enna si era guadagnata legittimamente ed a pieno titolo quel risultato. La nostra fu una manifestazione pacifica per richiamare l’attenzione del ministro su un diritto già ampiamente conquistato ed artificiosamente negato per problemi interni alla stessa Sicilia, come spesso avviene nella martoriata storia di questa nostra isola. Perciò ci incamminammo sulla Palermo-Catania come simbolo di un immobilismo che andava interrotto: quel giorno non bloccammo l’autostrada, sbloccammo la Sicilia.
Cataldo Salerno
Presidente dell’Università Kore di Enna
Prendo atto del pronunciamento del Tribunale. Leggerò le motivazioni per avere un quadro compiuto che mi consenta di ricorrere in appello. Sono convinto però della bontà del gesto da me e da altri determinato per ottenere a Enna la quarta università della Sicilia, che ha fatto compiere un salto di qualità a questa nostra terra. Non mi sento dunque leso per la condanna subita, mi sento leso per il fatto che per ottenere quel risultato ho dovuto compiere un gesto straordinario, che sarei pronto a rifare nell’interesse della mia città e della mia provincia.
Sen. Viadimiro CRISAFULLI
RIPORTIAMO DI SEGUITO IL DOCUMENTO UFFICIALE DELLA SENTENZA
Il giudice monocratico dott.ssa Maria Militello, nel procedimento penale n. 146/07 R.G., cui è stato riunito il procedimento n. 841/07 R.G., all’udienza del 21 gennaio 2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, il seguente
DISPOSITIVO
visti gli artt.533-535 c.p.p. dichiara CRISAFULLI Wladimiro responsabile dei reati a lui ascritti ai capi a) e e) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui al 2° comma dell’art. 340 c.p., lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara SALAMONE Angelo, MAZZOLA Giuseppe e CACCAMO Filippo responsabili dei reati loro ascritti ai capi a) e e) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti di cui agli artt. 61 n.2 e 112 c.p., li condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali;
visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara DI VENTI Carmelo responsabile del reato a lui ascritto al capo e) della rubrica e, ritenuta la contestata recidiva, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui agli artt. 99 e 112 c.p., lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara BARBANO Giovanni, BRUNO Franz Pier, CANCARE’ Filippo, CARAMAZZA Angelo, COLALEO Lorenzo, CRISAFULLI Maximiliano, CRISAFULLI Vinicio, DELL’AERA Vincenza
Emilia, FALZONE Salvatore, GALVAGNO Michele, GAROFALO Paolo, GIANGRECO Marzia, LO VERDE Maria, MARINO Roberto, MURATORE Salvatore, PRUITI Sebastiano, SALERNO Cataldo, SAVARESE Luigi, SCHILLACI Paolo e TERMINE Salvatore responsabili del reato loro ascritto al capo e) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui alPart. 112 c.p., li condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali;
visti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina la sospensione della pena e la non menzione della condanna per gli imputati BARBANO Giovanni, BRUNO Franz Pier, CACCAMO Filippo, CANCARE’ Filippo, CARAMAZZA Angelo, COLALEO Lorenzo, CRISAFULLI Maximiliano, CRISAFULLI Vinicio, CRISAFULLI Wladimiro, DELL’AERA Vincenza Emilia, FALZONE Salvatore, GALVAGNO Michele, GAROFALO Paolo, GIANGRECO Marzia, LO VERDE Maria, MARINO Roberto, MAZZOLA Giuseppe, MURATORE Salvatore, PRUITI Sebastiano, SALAMONE Angelo, SALERNO Cataldo, SAVARESE Luigi, SCHILLACI Paolo e TERMINE Salvatore;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve BARBANO Giovanni, BRUNO Franz Pier, CACCAMO Filippo, CANCARE’ Filippo, CARAMAZZA Angelo, COLALEO Lorenzo, CRISAFULLI Maximiliano, CRISAFULLI Vinicio, CRISAFULLI Wladimiro, DELL’AERA Vincenza Emilia, DI VENTI Carmelo, GALVAGNO Michele, GAROFALO Paolo, GIANGRECO Marzia, LO VERDE Maria, MAZZOLA Giuseppe, MURATORE Salvatore, PRUITI Sebastiano, SALAMONE Angelo, SALERNO Cataldo, SAVARESE Luigi, SCHILLACI Paolo e TERMINE Salvatore dal reato loro ascritto al capo d) della rubrica perché il fatto non sussiste;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve MARINO Roberto dai reati a lui ascritti ai capi a) e d) della rubrica perché i fatti non sussistono;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve FALZONE Salvatore dai reati a lui ascritti ai
capi b) e d) della rubrica perché i fatti non sussistono;
visto l’art. 530 c.p.p. assolve AGNELLO Gaspare, ALLORO Mario, BÈRRITELLA Salvatore, CAMMARATA Antonio, CAPIZZI Vincenzo, CASTELLANO Giuseppe, COMPOSTO Giovanni, COSTA Alessandro, GAGLIARDI Nicolo, PANTO’ Antonino, PUGLISI Maria Giovanna, SCIUTO Carmela Rita, TODARO Gioacchino, TORNABENE Marco, D’ANNA Giovanni, PAVONE Filippo Walter, FERRAGOSTO Francesco, COCUZZA Serafino e NOTARARIGO Salvatore Fabio da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono;
visto l’art. 544, 3° comma, c.p.p. fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.