CONFESERCENTI ENNA: COMUNICA LE NUOVE REGOLE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA

Verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01 per i seguenti impianti: •Impianti elettrici di messa a terra;  •Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; •Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Novità apportate dal DPR 462/01 La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro  di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per:
•    gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
•    gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a)    Cantieri
b)    Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751
c)    Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.)
– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
CONFESERCENTI ha sottoscritto apposita Convenzione con CERTI-PLANT S.a.s., Società che svolge attività di suddette verifiche, in qualità di Organismo Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico.