L’Ordine degli Avvocati di Enna, riunitosi in assemblea straordinaria ed urgente il 05.02.2010, dopo lungo ed approfondito dibattito,PREMESSO la nota della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali pervenuta il 02.02.2010; -ritenuto che vengono mossi due tipi di rilievi: il primo relativo al mancato rispetto dell’intervallo minimo tra sessioni ed il secondo relativo alla mancata continuità del periodo di astensione; -ritenuto, quanto al primo, che l’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane aveva natura, efficacia e motivazioni del tutto differenti da quelle espresse con l’azione di protesta locale deliberata da questo Ordine, per esigenze strettamente connesse al funzionamento degli uffici giudiziari del Tribunale di Enna; che gli enti proclamanti sono diversi, atteso che l’U.C.P.I. è una libera associazione fra penalisti di rilevanza nazionale, mentre l’Ordine degli Avvocati di Enna è istituto di diritto pubblico con sede locale, rappresentativo dell’intera collettività degli avvocati ennesi (diversamente opinando, ogni astensione proclamata da organismi di rilevanza nazionale bloccherebbe, di fatto, ogni possibile azione su tutto il territorio nazionale per i quindici giorni successivi alla stessa); che fra le motivazioni dell’astensione locale si rinviene anche la preoccupazione per la carenza di strutture che garantiscano la sicurezza e l’incolumità, del pubblico e degli operatori tutti, nel Palazzo di Giustizia di Enna (cfr. art. 2 comma 4° del codice di autoregolamentazione, in combinato disposto con l’art. 2, comma 7° della L.N° 146/1990), per il quale non valgono le limitazioni di cui all’art. 2, comma 4°, codice di autoregolamentazione;
– ritenuto, quanto al secondo rilievo, che, stante l’evidente incertezza interpretativa del contenuto del codice di autoregolamentazione, il periodo di proclamazione potrebbe essere inteso in senso unitario, cioè che la singola astensione non può essere deliberata per un durata di più di otto giorni, senza che l’art. 2, comma 4°, del codice di autoregolamentazione, laddove recita “con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superata la durata di otto giorni”, esprima espresso diniego ad un’astensione per giorni non consecutivi, se proclamati in un’unica delibera;
– rilevato, ancora, che nessuna delle esigenze sollevate con la proclamazione dell’astensione ad oggi ha avuto soluzione,
– premesso quanto sopra, l’assemblea
DELIBERA
– confermare l’astensione già comunicata, nei medesimi giorni e con le stesse modalità di cui al precedente deliberato.
– l’assemblea delibera riconvocarsi, all’esito delle azioni di protesta sopra indicate, per il 03.03.2010, ore 09.00 in prima convocazione ed ore 10.00 in seconda.