ENNA: INTERVENTO DEL CONSIGLIERE BIAGIO SCILLIA SU TASSA RIFIUTI 2010

L’intervento è stato articolato partendo da quanto affermato dal sig. Sindaco in occasione dell’incontro avuto con i cittadini 7 giorni or sono, ed in particolare su sue concetti dallo stesso comunicati in quella occasione e cioè: •    che è sbagliato, come ha fatto qualcuno, dire che il Cga parla di Tarsu perché parla di Tia;  •    che la Tarsu, per regolamento del comune (vds art. 8 regolamento), va applicata dalla giunta e non dal consiglio comunale. “Ebbene, a me pare che sia incompleto affermare che il Cga parli di Tia e non di Tarsu atteso che la sentenza di riferimento n. 1/09 afferma anche che una volta annullata l’impugnata tariffa, si ha la reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate dai comuni, e quindi la Tarsu. Quanto poi alla affermazione secondo la quale la Tarsu per regolamento del comune va applicata dalla giunta e non dal consiglio comunale, appare necessaria qualche considerazione di ordine tecnico.
Il termine regolamento viene usato per designare atti normativi emanati in base ad una potestà attribuita dalla costituzione o dalla legge e,  nella gerarchia delle fonti del diritto, sono collocati in una posizione subordinata alla legge, pertanto, il regolamento relativo alla applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può mai sovrapporsi ad una norma di rango primario atteso che verrebbe violato il principio della gerarchia delle fonti del diritto.
Orbene, l’ammissibilità della deliberazione n. 83/2010 ( oggetto di mozione e già impugnata innanzi gli organi competenti) andrebbe ricercata nel T.U.E.L d. lgs. 267/00 dove all’art. 42 è stata introdotta la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi ( di competenza del consiglio) e la determinazione delle relative aliquote ( escluse dalla competenza consiliare).  
Tuttavia, come noto la Regione Sicilia è una regione a statuto speciale che come tale può o meno recepire la legislazione nazionale e farla propria; la legislazione nazionale non ha una efficacia diretta ed immediata all’interno della regione.
Ebbene, l’art. 42 non è stato recepito dal legislatore regionale e, pertanto, godendo in tale materia di una potestà legislativa esclusiva, si deve ritenere applicabile l’art. 32 co 2 lett. g della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, il quale omettendo la distinzione di cui all’art. 42 d.lgs. 267/00 attribuisce al consiglio e non alla giunta la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo alla determinazione e adeguamento delle aliquote del tributo.
Ma vi è di più.
A seguito della emanazione del regolamento per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n 110/95 il CO.RE.CO (comitato regionale di controllo)  con propria decisione adottata già nel lontano 16.11.95 dispone che la previsione di cui all’art. 8 e illegittima e, pertanto, ne dispone l’annullamento.
Ma allora: quali ulteriori accertamenti deve compiere questo Sindaco per accertare l’illegittimità della delibera?
Non sarebbe opportuno che realmente si iniziasse ad intraprendere un percorso di legalità?
Non pensa il nostro Sindaco che questo atteggiamento impositivo in barba ad ogni legittimazione riconosciuta costituisca quello che lui stesso ha definito un “ atto di terrorismo che va a paralizzare tutti, specie i cittadini virtuosi”.
Io ritengo allora che la revoca della delibera e l’applicazione immediata dell’unica tassa per lo smaltimento dei rifiuti ancora valida possa costituire un atto che tende la mano a tutti quei cittadini che da sempre vogliono pagare ma che sono infastiditi e danneggiati dall’atteggiamento assunto dalle istituzioni; un atto che porterebbe immediatamente nelle casse comunali un introito di ben 5.000.000,00 di euro.
Io ritengo che il ridare serenità ai cittadini che temono pignoramenti e sanzioni possa costituire il primo atto per sedersi ad un tavolo e risolvere quello che ormai è un annoso problema che si trascina da parecchi anni;
Io penso che per affrontare tutta la problematica e mirare ad una svolta si debba risalire al 2002 quando il costo del servizio dei rifiuti al Comune di Enna era complessivamente 1 milione 859 mila euro.

La seduta del consiglio comunale si è conclusa alle 14.30 circa vi è stata una richiesta di rinvio bocciata; successivamente passati alla votazione è stata accolta con 15 voti favorevoli e 14 contrari.