Riportiamo di seguito la mozione presentata in consiglio comunale dai consiglieri del Pdl, Mpa, Enna al Centro e Gruppo Indipendente: “PREMESSO cHE con ordínanza n’ 885 dell’8 Agosto 2003, il commissario regionale per l,emergenza rifiuti e la tutela delle acque ha approvato il regolamento tipo per la determinazione della taríffa d,ambito prowisoria per la gestione dei rifiuti urbani ed assimílati, che all’art. 5, comma 4 ha stabilito che la società d’ambito determina l’articolazione tariffaria nel rispetto dei criterí di cuiall,art. 12 del DpR 27 Aprile 1999, n 158, mentre l’art. L5 dello stesso regolamento prevedeva la soppressione della TARSU a partire dal L Gennaio 2004. O cHE sulla base di tale ordinanza commissariale lAssemblea dell’ATo Enna Euno spa,
approvava in data Dícembre 2oo3 la TIA per l’anno 2o04, evenivano emesse relative fatture , per il servizio di igiene ambientale. Tali fatture venivano impugnate con ricorso in commissione tributaria provinciale ; sía in primo grado che in appello, che in cassazione , sezioni unite civili , con sentenza n’ 8313 del 2 Marzo 2010 veniva sancita l’illegittimità delle tariffe 2004, perché la TtA non è mai stata legittimamente istituita e determinata dal consiglio comunale. o cHE per l’anno 2005 il consiglio comunale non deliberava alcuna tariffa e solo con delibera n. 24 del 12 Aprile 2006 approvava il regolamento per il passaggio dal regime ditassa a quello ditaríffa, mentre per quello che riguarda la determinazione delle tariffe, venivano determinate in Assemblea
dei soci deila società Enna Euno spA , con deribera deil,1r..12.2006: o cHE la citata deliberazione veniva impugnata e sulla questione si esprimeva i
consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenz a n.4g/o9del 9 febbraio affermando che le società dhmbito, finchè non sia stato emanato il regolamento previsto dall,art. 232g0,09, comma 6, del D lgs 3 Aprile 2006, n. 752, ” non hanno il potere di determinazione della tariffa prevista
dallhrt’ 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base deile tariffe già determinate dai diversí comuni interessati’ La cítata sentenza stabiliva altresì la reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifíuti , anteriormente fissate da ciascuno deicomuni. o cHE tale delibera avrebbe potuto avere efficacia dal l gennaio 2007 emaiavrebbe potuto retroagire per l’anno 2006, in base aldisposto dell’art. 1, comma 16g della legge 27 Dicembre
2006n’ 296. ( anche sentenza consiglio distato n. 6400 det 26 ottobre 2006) o cHE lhrt’ 1, comma 184lett. a) della legge2T Dicembre 2006 n. 296, prevede che il prelievo relativo al servizio di raccolta dei rifiuti adottato da ciascun comune per l,anno 2006, resata
invariato anche per ílr2007;
o cHE anche perglianni 2008, 2009 e 2o10 è stato previsto ildivieto, dalle leggífinanziarie di
modificare il regime di prelíevo da TARSU a TlA, in attesa dei regolamenti attuativi di cui all,art. 23g , comma 6 del D lgs 152/06.
‘ cHE ilcomune di Enna per l’anno 2oo9 con determina sindacale n. 94 del 29.05.2009 determinava
le tariffe per l’anno 2009 per ílservizio di igiene ambientale;
CHE tale delibera veniva impugnata con ricorso al TAR; su tale ricorso il Tar emetteva ordinanza, n.
231del ‘J-6.02.2o1o, di sospensione della suindicata determina, ritenendo la competenza sulla
determinazione delle taríffe del Consiglio comunale.
CHEcon determina sindacale n.76 del 2I.O4.2ot}, ilsindaco delComune di Enna prendeva atto
def f’ordinanza delTAR Sicilia n, 23U1O e procedeva alla revoca della determinazione sindacale n.
94 del 29.05.2009;
delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbaní per l,anno 2010;
o CHE tale delíbera presenta evidenti profili di illegittimità relatívi a :
o Competenza a determinare le tariffe ( TAR Sicilia Palermo sez ilt , 11 Luglio 2006 n. tt44 e
TAR Sicilia Catania sez. ilt 5 Ottobre 2005 n. 1630)
o Mancata approvazione del piano economico finanziario;
o Addizionale ex ECA.
PER QUANTO IN PREMESSA
vlsrA la normativa vigente e la copiosa giurisprudenza in materia;
RITENUTO che il costo delle tariffe 2010, come recapitate in questi gíorni agli utenti , risulta essere
superiore a quello degli anní precedenti , gravando in maniera importante e considerevole su un,
economia , già fortemente in crisi, e sulle famiglie del Comune dí Enna, che dicerto non possono
sostenere un siffatto costo del servizio;
VISTI i numerosi profilidi illegittimità;
RITENUTO non opportuno avviare un contenzioso con danni e disservizi per icittadini, che hanno il
diritto di vivere ín città pulite e per i lavoratori del settore, che hanno il dirltto a ricevere Ia giusta
retríbuzione per il lavoro prestato;
TENUTO CONTO del diritto deicittadini dí pagare tributi equi e legittimi e íl relativo dovere di
pagare il corrispettivo per un servizio locale pubblico ricevuto;
RILEVATA la necessità di riawiare un percorso di legittimità ed equità nella gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti, che passi dalgiusto contemperamento tra il costo del servizio e delle tariffe
eque,con chiarezza ed evidenza aicittadinidiun percorso disana ed oculata gestione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
CHIEDIAMO
La revoca della delibera n’ 83 del 20,o4.2010 in quanto illegittima e conseguentemente la determinazione
delle tariffe conformemente alla normativa vigente, alfine di avviare un percorso vírtuoso, legittimo ed
equo di gestione del servizío di raccolta dei rifiuti, che possa ridare fiducia ai cíttadini, nella gestione della
cosa pubblica e possa riportare alla normalità un servizio fondamentale per una società civile , fondata sul
dirítto e sul rispetto delle regole.