SINDACI CONTRO SINDACI NELLA GESTIONE DE RIFIUTI

di Massimo Greco: Nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa regionale, continua il braccio di ferro tra i Sindaci della provincia di Enna e la società d’ambito Enna-Euno per individuare il costo complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti. Il paradosso di questa vicenda è però che la società d’ambito è una partecipata di cui fanno parte obbligatoriamente tutti i Comuni della provincia e la Provincia regionale. Appare strano infatti che la società d’ambito stabilisca un costo del servizio da girare in house, attraverso un contratto di servizio, alla società Sicilia-Ambiente, ed i singoli Comuni determinano il medesimo costo al ribasso nel contesto dell’approvazione della TARSU ovvero della TIA. Quindi, i Sindaci associati nella società d’ambito determinano una certa politica aziendale, poi gli stessi Sindaci sono disposti a smentirsi allorquando cercano di far quadrare i numeri dei rispettivi bilanci comunali. I Comuni soci non possono approvare in sede assembleare un capitolato d’appalto che riposa su un determinato costo del servizio per poi smentirlo l’indomani. Attraverso l’omesso esercizio dei poteri del socio e del correlato dovere di controllo e sanzione degli amministratori societari, i Comuni hanno infatti concorso –

all’indebitamento dell’ATO e pertanto illogica e antigiuridica si presenta la pretesa di alcuni Sindaci di non trovarsi assorbiti da una spirale di indebitamento derivante da una continua imputazione sui propri bilanci delle medesime passività. Peraltro i Sindaci, che protestano con se medesimi, rischiano anche di vedersi invalidati i rispettivi bilanci di previsione per aver approvato strumenti finanziari in assenza di un allegato fondamentale qual’è il bilancio consuntivo della società d’ambito. A questo punto non resta che invocare il potere sostitutivo della Regione, trattandosi di atti obbligatori che i Sindaci avrebbero dovuto porre in essere su almeno due fronti: quello della promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che nel tempo si sono resi responsabili delle passività della società d’ambito; e quello di pagare sussidiariamente il quantum dovuto per i debiti contratti e non onorati dalla propria partecipata. Obbligo, quest’ultimo, che per quanto concerne la Regione Siciliana appare essere ancora più cogente in quanto positivamente normato dalla L.r. n. 19/2005. In tale contesto appare opportuno precisare che i costi da coprire non sono soltanto quelli risultanti dal contratto di servizio, ma anche quelli generali della gestione (ad esempio perdita di esercizio), che devono essere coperti dai Comuni interessati (Corte dei Conti Lazio sez. contr. Del. N. 46/2008).
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