Di recente si è verificato un curioso caso giuridico che sembra coinvolgere a pieno la legittimità dell’ultimo Consiglio Provinciale di Enna e ci porta a fare una semplice riflessione: è necessario procedere immediatamente alla surroga di un consigliere decaduto al fine di reintegrare il plenum dell’assemblea consiliare o si può procedere alla surroga anche in un secondo momento? Tale questione giuridica è stata originata da una sentenza del C.G.A. della Regione Siciliana (sent. n. 1387/2009), che ha accolto il ricorso proposto avverso l’elezione del Dott. Malfitano, determinandone di conseguenza la decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale. Ebbene, tale circostanza, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente, avrebbe dovuto indurre il Presidente del Consiglio Provinciale a convocare l’assemblea al fine di procedere alla surroga del consigliere decaduto e ricostituire così il plenum del Consiglio Provinciale. Tanto però non è avvenuto, atteso che nell’O.d.G. del Consiglio convocato per il giorno 01/09/2010, non si fa menzione alcuna alla delibera di decadenza di un membro del consiglio con conseguente surroga del medesimo. Ma vi è di più. Il presidente del Consiglio si è spinto oltre, non solo non ha ritenuto opportuno inserire fra i punti all’O.d.G. la decadenza del Consigliere Malfitano e la surroga della sua posizione, ma non si è neanche curato di procedere, ai fini della regolare costituzione del consesso, a convocare il Consigliere che avrebbe dovuto subentrare al Dott. Malfitano ovvero quest’ultimo.
Si rileva, infatti, che il Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 20607 del 23/08/2010, inviata a tutti i Consiglieri Provinciali in carica, così come previsto dal Regolamento dell’Ente, ha proceduto a convocare la seduta del Consiglio provinciale per il giorno 01/09/2010.
Successivamente, con nota prot. n. 20751 del 26/08/2010, inoltrata sempre a tutti i Consiglieri in carica, ha, altresì, proceduto ad integrare l’O.d.G..
In un secondo momento, il Presidente del Consiglio, venuto a conoscenza della succitata sentenza del C.G.A. della Regione Siciliana e preso atto del suo contenuto, si è premurato, con nota prot. n. 20979 del 30/08/2010, di comunicare al Dott. Malfitano di non tener conto degli avvisi di convocazione precedentemente inviati, in quanto decaduto in forza del dispositivo della sentenza e lo ha, pertanto, invitato a non presenziare al predetto Consiglio.
Ebbene, il Presidente del Consiglio, pur avendo applicato puntualmente la legge ed il regolamento nei confronti del Consigliere decaduto non ha manifestato altrettanto zelo nel convocare il Consigliere che sarebbe dovuto subentrare, al fine di procedere alla relativa surroga nella carica.
Ci si chiede se tale condotta si possa ritenere corretta o, invero, influisca sulla legittimità della adunanza del 01/09/2010?
La normativa vigente, nonché l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia, ci inducono a ritenere illegittima la seduta del 01/09/2010, dal momento che non si è in tale sede proceduto a reintegrare il plenum del consesso.
L’art. 168 del Testo Coordinato degli Enti Locali Siciliani, rubricato “Composizione del consiglio” prevede che “1. Il consiglio della provincia regionale è composto: a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti; b) di trentacinque consiglieri nelle province regiona1i con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 abitanti; c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali”.
Da tale norma risulta di tutta evidenza che in una Provincia, quale quella di Enna, il Consiglio Provinciale è legittimamente costituito ove sia composto da 25 consiglieri. Tale numero è altrettanto ovvio ed evidente che debba permanere per tutta la durata della legislatura, tanto è vero che il nostro ordinamento prevede delle norme che pongano rimedio all’eventuale decadenza e/o dimissione di taluno dei membri del Consiglio, in modo che venga mantenuto sempre integro il plenum e, dunque, la legittimità dell’Assemblea.
Giova, al riguardo, richiamare quanto disposto in materia dal T.U. degli Enti Locali, oltre che dal Testo coordinato degli Enti locali Siciliani, che disciplinano la materia con espresso riferimento alle nostre amministrazioni locali.
L’art. 215 di tale ultimo Testo, rubricato “Consigli comunali e provinciali”, dispone che “1. L’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
6. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
7. (omissis)
8. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Tale norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dal T.U. degli Enti Locali, il cui art. 38, comma 4, così dispone “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”.
Il D.lgs. n. 269/2000 si spinge oltre, contemplando nel medesimo art. 38, al comma 8, l’ipotesi di dimissioni di un consigliere ed imponendo, in tal caso, addirittura un termine perentorio per procedere alla surroga del Consigliere dimissionario, ritenendo possibile eludere tale adempimento solo ove “(..) ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141”.
La perentorietà delle succitate disposizioni normative è da rinvenire nella medesima “ratio iuris” dell’istituto della “surroga”, ossia consentire la reintegrazione del plenum del Consiglio, che in caso contrario non potrebbe operare legittimamente, essendo privo del sua naturale struttura fisiologica.
Si richiama, infine, l’art. 45 del D.lgs. n. 267/2000, il quale, con espresso riferimento all’ipotesi di “Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali”, prevede, altresì, che “1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1”.
Dal combinato disposto delle suddette norme risulta di lapalissiana evidenza che la reintegrazione del plenum del Consiglio con la surroga del Consigliere decaduto rappresenta un adempimento prioritario ed ineludibile, riflettendosi sulla legittima costituzione della stessa assemblea.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, più volte affermato che “Le norme citate, imponendo al Consiglio l’obbligo di procedere alla surroga e configurando quindi per tale ragione la relativa attività come vincolata e obbligatoria, tutelano in primo luogo l’interesse pubblico al buon andamento della P.A. di cui all’art.97 della Cost. mediante la presenza in Consiglio di tutti gli eletti espressi dal corpo elettorale, la cui volontà quindi la legge si premura di rispettare, in secondo luogo tendono a garantire l’espletamento del mandato da parte del primo dei non eletti e a tutelare la specifica manifestazione di volontà dei cittadini elettori che per costui hanno espresso la loro preferenza” ed, ancora che “è fuori dubbio che la deliberazione di surroga sia atto necessario e dovuto, tanto che, secondo la giurisprudenza, la sua natura di atto obbligatorio e vincolato lo sottrae a margini di discrezionalità sull’an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o, come nella specie, dalla minoranza, con l’effetto che l’obbligo di restituire all’organo consiliare comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge” (v. ex plurimis, TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, sent. n. 667 del 30/07/2005; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 221del 3/06/1993; Cons.Stato, sent. n. 1346 del 22/11/1991; Cons. Stato, sez. V, sent. n.5157 del 17/07/2004).
D’altronde è evidente che, altrimenti, verrebbe meno la struttura fisiologica del Consiglio prevista dalla legge ai fini della sua legittima operatività.
Alla luce della normativa sopra citata l’assemblea si ritiene legittimamente costituita solo in presenza di tutti i suoi componenti. Il Consiglio, infatti, a norma dell’art. 220 del Testo coordinato degli enti Locali Siciliani, dell’art. 26 dello Statuto della Provincia Regionale di Enna, nonché dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Provinciale, potrà legittimamente deliberare con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, ma se taluno di questi è decaduto e/o si è dimesso e non si è proceduto a surrogare la sua posizione, il plenum del Consiglio risulterà alterato e, dunque, l’assemblea non si potrà ritenere legittimamente costituita.
Nel caso di specie, l’attuale Presidente del Consiglio della Provincia di Enna ha ritenuto di revocare la convocazione del Consigliere Malfitano, in quanto decaduto a seguito della sentenza del C.G.A. della Regione Siciliana, ma non ha ritenuto altrettanto opportuno procedere alla reintegrazione del plenum, ai fini della legittimità dell’Assemblea già convocata, provvedendo ad invitare il Consigliere che si sarebbe dovuto surrogare nella carica. Ne consegue che, in data 01/09/2010 il Consiglio Provinciale di Enna risultava composto di soli 24 Consiglieri, uno in meno del numero legale previsto dalla legge e, pertanto, si può senz’altro concludere la nostra riflessione, affermando l’illegittimità del Consiglio tenutosi l’01/09/2010.
Per mero tuziorismo giuridico, si ritiene di dovere aggiungere che il Presidente del Consiglio non possa appellarsi neanche alla disposizione di cui all’art. 38, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che prevede un termine di giorni 10 per procedere alla surroga del Consigliere decaduto e/o dimissionario, atteso che a dire dello stesso Presidente, la sentenza è stata notificata in data 23/08/2010 e, pertanto, egli avrebbe dovuto procedere entro il giorno 01/09/2010, o al massimo entro il giorno seguente 02/09/2010, alla deliberazione di decadenza ed alla conseguente surroga del Consigliere decaduto.
Al riguardo, giova citare quanto affermato dalla giurisprudenza, ossia che “La circostanza poi che il termine di dieci giorni previsto dall’art.38.8 T.U.E.L. per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non abbia natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l’adozione di quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente” (v. TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, sent. n. 667 del 30/07/2005; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 7955 del 18/12/2001).
A supporto di quanto affermato, giova, infine, richiamare anche una recentissima Ordinanza del TAR Lombardia, emessa il 15/07/2010, laddove, a seguito della richiesta di sospensione della deliberazione con cui l’Ente Locale ha disposto la surrogazione di un componente del Consiglio, si è ritenuto di respingere l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo che “(..) nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza, prevalga quello pubblico alla continuazione dell’attività dell’ente locale” (v. TAR Lombardia, Sez. I, ordinanza n. 744 del 15/07/2010).
Nel caso de quo, nonostante il Presidente del Consiglio della Provincia di Enna sia aduso alla corretta lettura delle norme giuridiche, sembra sia stato trascurato un particolare di non poco conto: la necessità di reintegrare alla prima assemblea utile il plenum originario del Consiglio, al fine di non incappare nella tanto temuta illegittimità della composizione della Assemblea Consiliare che solo poco tempo fa aveva impegnato lo stesso Presidente in complesse elucubrazioni giuridiche!