“SOLO LA CONVALIDA DEL CONSIGLIO COMUNALE POTRÀ SALVARE LA TARSU”

di Massimo Greco: “Se il Sindaco di Enna vuole limitare i danni di una gestione schizzofrenica della riscossione tributaria in materia di rifiuti deve ripristinare le regole giuridiche a partire dall’attribuzione della questione TARSU all’organo competente. E per non incorrere nella violazione del termine entro il quale approvare il tributo (30/06/2010) dovrà sottoporre la delibera adottata dalla giunta nel mese di aprile, e viziata da incompetenza, al Consiglio Comunale per la relativa convalida, (dando per scontato che la carenza di potere è relativa e l’atto adottato annullabile  atteso che solo la legge, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, può ammettere una modifica all’ordine legale delle competenze, prevedendo esplicitamente la possibilità che l’organo titolare di un potere e della correlata competenza, possa modificare l’ordine assegnando parte di tale potere e competenze ad altro organo). Legittimamente il Consiglio comunale, anche nel corso di una controversia, può infatti convalidare un atto che rientra nella propria competenza ma che era stato adottato dalla G.M., ai sensi dell’art. 6, legge 18 marzo 1968 n. 249 (secondo cui “Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale“) e dell’art. 21-nonies, 2° comma, legge n. 241/1990 (secondo cui “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento “) (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 agosto 2010 n. 5636). L’art. 21 nonies della legge n. 241/90 si applica infatti anche in Sicilia grazie al rinvio formale dinamico contenuto nell’art. 37 della L.r. n. 10/91). Se quindi il Consiglio comunale convalida l’aggiornamento della TARSU viene superato almeno uno dei vizi di legittimità eccepiti innanzi al TAR di Catania ed innanzi alla Commissione Tributaria. Ma se l’organo consiliare, nel trattare l’argomento, decide autonomamente di rideterminare l’ammontare del tributo (riducendolo o aumentandolo), allora non si è più in presenza di convalida, che notoriamente sortisce effetti ex tunc, ma di rinnovazione, cioè di una nuova volontà veicolata attraverso un nuovo atto amministrativo con effetti ex nunc. In questo caso, l’eventuale delibera non sfuggirebbe alla citata violazione del termine ultimo per l’approvazione o l’aggiornamento dei tributi locali ex art. 3 L. 212/2000 delle disposizioni tributarie, considerati i termini perentori previsti per la variazione delle tariffe di cui al co. 1 art. 69 del D.Lgs n. 507/93 in combinato con il co. 16 art. 52 L. 388/2000 e con il co. 169 art. 1 L. 296/06 e la mancanza dei presupposti di cui all’art. 69 co. 3 D.Lgs n. 507/93. Annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”