Ad un primo esame dell’esposto presentato nelle settimane scorse, dal consigliere comunale Biagio Scillia, in merito alla elezione del Presidente e del vice Presidente del consiglio comunale di Enna. L’Assessorato regionale agli Enti Locali e Funzione Pubblica ha inviato al Comune di Enna una comunicazione scritta in cui si notifica che “ad un primo esame, risulta viziata la procedura seguita per la nomina del Presidente e del vice Presidente del consiglio comunale, e si invita per tanto il Comune di Enna ad inviare tutta la documentazione necessaria per fare luce sulla validità degli atti.” L’Assessorato regionale degli Enti Locali e Funzione Pubblica ha inoltre comunicato al proprio ufficio ispettivo di procedere, alla nomina degli ispettori da inviare al Comune di Enna per opportune verifiche. Il consigliere Scillia, si dichiara “soddisfatto per questa prima decisione da parte
dell’Assessorato regionale agli Enti Locali, e si augura che questo “tallone d’Achille” vada risolto il prima possibile, onde evitare ripercussioni negative sulle attività dell’amministrazione e sulla validità degli atti consumati all’interno del consiglio comunale. Non vuole essere un attacco ad personam, ma un modo per assicurare la legittimità degli atti che si sono consumati in consiglio comunale”.
Per l’On Paolo Colianni, “il consiglio comunale è lo specchio dei risultati elettorali. Non garantire la presenza del plenum, rappresenta una offesa non solo per la democrazia, ma anche per il consigliere Scillia, che non ha potuto esercitare il suo diritto al voto. Chiedo pertanto al Sindaco Paolo Garofalo, di chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio, e alle forze politiche di prendere coscienza degli atti, che sono stati posti in essere. Salutiamo pertanto, con estrema positività la decisione dell’Assessorato Agli Enti Locali, e chiediamo con forza che venga fatta un attenta verifica ispettiva, perchè rischiamo di invalidare tutti gli atti che nel corso di questi mesi sono stati prodotti dall’amministrazione comunale”.
Mario Barbarino
Ecco di seguito l’esposto presentato dal Consigliere MPA Scillia:
Il sottoscritto Biagio Scillia, nella qualità di consigliere comunale del comune di Enna, eletto a seguito delle elezioni amministrative indette nel capoluogo in data 30 – 31 maggio 2010 e successivo turno di ballottaggio in data 13 e 14 giugno 2010, espone quanto segue.
In data 17.6.10 lo scrivente riceveva notifica di avvenuta proclamazione ed a seguito di determinazione regolarmente emessa dal Presidente uscente, in data 21.6.10 veniva convocato il consiglio comunale per giorno 1.7.10 con diversi punti all’ordine del giorno, tra il quale la nomina del Presidente del C.C.
All’uopo, non si può omettere di anticipare che nel corso della seduta tenutasi in data 1.7.10 su trenta consiglieri proclamati eletti solamente due erano i consiglieri assenti tra cui lo scrivente e, per tale ragione, un consigliere facente capo al gruppo di maggioranza chiedeva espressamente un rinvio della seduta “per dare la possibilità ai due consiglieri assenti di partecipare all’elezione del presidente” (cfr. all. 3, delibera . 42 del 1.7.10); proposta che veniva approvata con il voto favorevole di venti consiglieri e con il conseguente rinvio in data 9.7.10.
La strumentalità della suddetta richiesta è subito provata ove si consideri che il sottoscritto risultava essere assente giustificato dal 1.7.10 al 18.7.10 in quanto in viaggio di nozze.
Tralasciando, tuttavia, ogni vena polemica in merito alla correttezza della richiesta, ciò che necessita un accertamento di legittimità è la validità della elezione del Presidente del C.C., atteso che la illegittima proclamazione dello stesso comporterebbe la nullità di tutte le deliberazioni eventualmente adottate dall’organo consiliare.
La disciplina nazionale è oggi regolamentata dal Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. 267/00) che all’art. 38 comma 4, statuisce che “i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione…”. Tuttavia, come noto la Regione Sicilia è una regione a statuto speciale che, come tale, può o meno recepire la legislazione nazionale e farla propria; ma la legislazione nazionale non ha una efficacia diretta ed immediata all’interno della regione.
Ebbene, l’art. 38 comma 4 non è stato recepito dal legislatore regionale e, pertanto, godendo in tale materia di una potestà legislativa esclusiva, si deve ritenere applicabile, l’articolo 228 del Testo coordinato degli enti locali siciliani, il quale statuisce che: “Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio..” (1).
L’art. 238, precisa al comma 2 che: “… I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni…” ed al comma 4 che: “…nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all’esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio”.
Dalle suddette disposizioni regionali appare in maniera lapalissiana che:
* la proclamazione del singolo consigliere comunale va scissa dall’esercizio della funzione, il quale rimane subordinato al giuramento ed alla convalida dell’avvenuta proclamazione ad opera dell’organo consiliare;
* le operazioni di giuramento e di convalida dei singoli consiglieri e, pertanto, la corretta formazione del plenum dell’organo consiliare risultano essere propedeutiche alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.
La ratio dei su esposti principi va ricercata nella necessità di salvaguardare l’interesse al buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 della Cost. attraverso la presenza in Consiglio di tutti gli eletti, i quali rappresentano l’espressione globale del corpo elettorale e la cui volontà quindi la legge si premura di rispettare anche tutelando la specifica manifestazione di volontà dei cittadini elettori che per costui hanno espresso la loro preferenza (2).
Le disposizioni ed i principi enunciati sono stati peraltro interamente recepiti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera n. 14 del 23.1.08 laddove all’art. 15 espressamente si stabilisce che la elezione del Presidente e del vice presidente del consiglio avvenga solo a seguito delle operazioni di giuramento, convalida e surroga dei consiglieri comunali.
Pacifica la giurisprudenza nel tempo secondo la quale: “la validità dell’operato dell’organo collegiale e la sua completezza sotto il profilo strutturale vanno considerati al momento in cui lo stesso intraprende la propria azione” (3), ed ancora “il momento dal quale partire per verificare la regolarità del funzionamento del consiglio comunale…è quello di convocazione dei consiglieri in carica in quel momento…” (4).
Né, peraltro, è ipotizzabile una deroga alla regola generale al fine di evitare lo stallo dell’attività consiliare in primis perchè alcuna attività è stata espletata dal consiglio comunale fino al 18.7.10, data coperta da giustificazione da parte dello scrivente ma anche perchè, qualora si fosse registrata la necessità di svolgere attività consiliare, l’art. 10 dello stesso regolamento statuisce che: “fino all’elezione del Presidente, la presidenza del Consiglio spetta al Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali” in tal modo potendo adottare tutti gli atti che precedono la corretta formazione del plenum, mentre l’art. 3 dello stesso Regolamento precisa che “ Il C.C. …dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio…” potendo in tale periodo adottare tutti gli atti urgenti che si dovessero rendere necessari.
Per i fatti suesposti, ritenendo viziata la procedura adottata per la nomina del Presidente e del vice presidente del C.C., si deposita il presente esposto al fine di attivare le procedure di controllo ed ogni altra determinazione consequenziale.
(1) Art. 228 (Presidenza del consiglio comunale) art. 19 L.R. 7/92 come modificato dall’art. 43 della L.R. 26/93;
(2) Cons. St. sez. V°, 17/07/2004, n. 5157;
(3) Cons. St. sez. V°, 22/11/1991, n. 1346;
(4) Tar Campania, sez. I° sent. n. 3932/2003;