LICEI LINGUISTICI DI ENNA ED AGIRA:L’ON. PAOLO COLIANNI SOLLECITA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Premesso che: –    secondo quanto prevede l’art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti locali nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti; –    la Provincia regionale di Enna gestisce, sin dal 1982, due Licei Linguistici Provinciali, ad Enna e ad Agira, riconosciuti scuole paritarie, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, il cui personale docente viene reclutato tramite il ricorso alle procedure ed ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni che regolano il funzionamento dei Licei Linguistici della suddetta Provincia, attingendo da apposite graduatorie

permanenti in ambito provinciale; –    tali procedure vengono utilizzate dalla Provincia Regionale anche per il conferimento delle supplenze annuali mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro a termine, in risposta al reale fabbisogno organico individuato dai rispettivi Dirigenti scolastici, al fine di garantire il regolare avvio delle attività didattiche e dunque la funzionalità ed il buon andamento dei suddetti istituti;
–    nonostante gli sforzi compiuti dalla Provincia Regionale di Enna per assicurare il regolare avvio del corrente anno scolastico, l’Ente si è trovato a dover affrontare una spesa per il personale superiore a quella consentita dal dettato dell’art. 14 del D. L. 78/2010;
–    il personale dei Licei Linguistici, al fine di ridurre al minimo i disagi degli studenti e delle famiglie, ha dato la sua disponibilità ad effettuare ore aggiuntive e a spostarsi da Enna ad Agira per assicurare l’insegnamento delle discipline scoperte ma nonostante gli sforzi compiuti non è stato possibile assicurare nelle due sedi la copertura di tutte le ore così che, attualmente, restano ancora scoperte le ore di religione e di sostegno per ben 5 alunni diversamente abili;
–    dal momento che le stesse esigenze connesse alla didattica, presenti nelle scuole statali ricorrono anche per le scuole paritarie gestite dagli Enti locali e valendo altresì, per tutte, i principi sanciti dalla Costituzione in materia di diritto allo studio, all’istruzione e all’educazione si richiama l’attenzione sulla circolare n. 3 del 18 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, intervenuta per dettare alcune linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in favore di una interpretazione derogatoria della Legge Finanziaria 244/2007, da applicarsi alle scuole gestite dagli Enti locali, in analogia a quanto previsto per le scuole statali, in ordine al conferimento degli incarichi di supplenza.
–    Tale orientamento è stato ribadito sempre dallo stesso Dipartimento anche con il parere n. 56/2008, con riferimento all’applicazione dell’art. 49 del D.L. 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, diretto a consentire agli enti locali, nella gestione del personale scolastico, in deroga alle rigide norme previste in materia di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, di ptersi ispirare alla speciale disciplina prevista per le scuole statali.

Si chiede di sapere:

–    quali iniziative i Ministri interrogati intendono intraprendere al fine di estendere alle scuole paritarie , in materia di reclutamento di personale docente, la disciplina più favorevole prevista per quelle statali applicando l’interpretazione derogatoria sopra citata dal disposto dell’art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010, consentendo così agli Enti Locali di gestire, nel rispetto delle autonome capacità di bilancio, la possibilità di reclutamento del personale scolastico secondo la disciplina vigente per le scuole statali e cioè a prescindere dai rigidi vincoli contenuti nella norma sopra richiamata.

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