Con un apposito disegno di Legge presentato all’ARS, l’on. Paolo Colianni (MPA) ha formalmente chiesto che la Sicilia si adegui alla legge nazionale n. 7 del 2007 che consente l’esercizio dell’ attività di Guida ai laureati in Conservazione dei Beni Culturali, Lettere, o Storia dell’Arte o Archeologia, senza dover dunque sostenere alcun esame abilitante per l’esercizio dell’attività di Guida turistica, fermo restando la verifica delle necessarie conoscenze linguistiche. La legge proposta prevede inoltre che gli aspiranti accompagnatori turistici , non debbano sostenere alcun esame abilitante, purché in possesso di un diploma di laurea in materie turistiche ed abbiano
le specifiche conoscenze linguistiche. “Questa iniziativa –spiega Colianni – trae origine non tanto dalla necessità di uniformità di trattamento, quanto piuttosto dall’esigenza di valorizzare importanti risorse, altamente specializzate nella conoscenza dei numerosi tesori artistici e culturali presenti nel nostro territorio. Si parla spesso di ‘fuga di cervelli’ dalla nostra Regione, dovuta all’atavica assenza di sbocchi professionali che ne valorizzino il merito e le elevate capacità, in ogni settore produttivo della nostra Isola. Quello turistico, ad esempio, potrebbe a pieno titolo, costituire il settore trainante della nostra economia; valorizzarne le tante professionalità, acquisite con merito attraverso specifici percorsi accademici, è un’opportunità che non andrebbe sprecata o, perlomeno, ostacolata con inutili procedure burocratiche che hanno soltanto il fine di mortificare quanti hanno già conseguito importanti titoli” . Il disegno di legge istituisce i Punti d’informazione turistica presso i siti di maggiore interesse storico – artistico – monumentale, in cui dovrebbe operare oltre alle consuete Guide turistiche ed Accompagnatori turistici,
anche gli accompagnatori specializzati che, dopo un corso di formazione specifico, svolgerebbe la propria attività esclusivamente per il singolo sito in cui è istituito il Punto d’informazione. In pratica si realizzano figure professionali altamente specializzate ad accompagnare, rispetto a singoli siti di particolare pregio, i flussi turistici.
“Dare un segnale ai tanti giovani siciliani che legittimamente abbiano investito nella propria formazione, a costo di importanti sacrifici, è per noi – prosegue Colianni – un imperativo categorico al quale non possiamo che rispondere con proposte concrete”.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
Recepimento del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7
1. Il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come
modificato e integrato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 si applica nel territorio della Regione siciliana.
Art.2
Modifiche ed abrogazione di norme
1. Il comma 2 dell’art. 2 della Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è
sostituito dal seguente: “L’iscrizione a ciascuna delle sezioni dell’albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è riservata a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche, storico – artistiche e archeologiche, previa verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera”.
2. All’art. 3 della Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, le parole “In
alternativa all’esame di cui al comma 2 dell’articolo 2,” sono abrogate.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’art. 4 della Legge regionale 3
maggo 2004, n. 8, dopo le parole “L’iscrizione all’albo è” sono aggiunte le parole “riservata ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, in mancanza è”
Art. 3
Punti di informazione turistica
1. Ai fini di una più ampia conoscenza e diffusione dei valori e del
patrimonio culturale della Sicilia, con l’obiettivo di migliorare e destagionalizzare l’offerta turistica del territorio, con particolare riferimento alla promozione degli aspetti artistici, monumentali e culturali dei centri siciliani, la Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a creare punti di informazione turistica presso i siti di maggiore interesse storico – culturale.
2. Presso i punti di informazione turistica operano una o più guide
turistiche iscritte all’albo di cui all’art. 2 della Legge regionale 3 maggio 2004, n.8, insieme ad uno o più accompagnatori specializzati iscritti nella sezione dell’albo di cui all’art. 4 della presente legge.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi a cura dell’Assessore
regionale al turismo, comunicazione e trasporti, saranno definiti gli aspetti organizzativi e gestionali dei punti di informazione.
Art. 4
Accompagnatori turistici specializzati
1. E’ accompagnatore turistico specializzato chi, per professione,
accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante specifici itinerari turistici attraverso il territorio di comuni siciliani, assicurando i necessari servizi di assistenza e fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse culturale in ordine a specifici monumenti o siti di transito di particolare rilievo, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici generici.
2. L’Assessore regionale al turismo, comunicazione e trasporti,
provvede ad istituire, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nell’albo di cui all’art. 4 della Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, un’apposita sezione la cui iscrizione consente l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico specializzato. Entro il medesimo termine, l’Assessore regionale al turismo, comunicazione e trasporti, d’intesa con l’Assessore ai Beni Culturali e all’Identità siciliana, individua l’elenco dei monumenti e dei siti di particolare interesse presso cui istituire i punti d’informazione turistica di cui all’art. 3.
3. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore
turistico specializzato si consegue con la frequenza di appositi corsi di durata non inferiore alle 300 ore e precisamente:
a) 300 ore, riservati a coloro i quali, in possesso del diploma di
scuola media superiore, appartengano a categorie di lavoratori precari o inoccupati di lunga durata ed abbiano svolto mansioni di accompagnatori turistici nell’ambito di progetti volti a promuovere siti d’interesse storico – artistico siciliani;
b) 600 ore, riservati a coloro che siano in possesso del diploma di
scuola media superiore.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa
fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato “Fondo regionale per la promozione turistica dei piccoli comuni”. Per l’anno 2011 tale capitolo è finanziato con la somma di 10 milioni di euro.
Art. 6
1. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
On. Paolo Colianni