PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA R.S.A. DI PIETRAPERZIA – BANDO PUBBLICATO IN G.U.R.S. 24/12/2010.

In nome e per conto dell’O.S. SAPMI-CONFAL, in persona del segretario generale p.t., sig. Calogero Firenze, e dei dipendenti della R.S.A. di Pietraperzia, espongo quanto segue. Con bando pubblicato in G.U.R.S. il 24/12/2010, l’A.S.P. di Enna ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di gestione della R.S.A. di Pietraperzia per il fabbisogno aziendale di anni tre. Da una attenta lettura del capitolato speciale sono emersi dei punti critici, che mettono in discussione l’organizzazione e le modalità del servizio, con probabili ripercussioni negative sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro.  In particolare: 1.    l’art. 6 del C.S.A. riconosce, a carico dell’A.S.P. e in  favore della ditta affidataria, una retta giornaliera onnicomprensiva, per ciascun degente e per ciascuna giornata di presenza, che sarà pari all’offerta che risulterà aggiudicataria su un importo a base d’asta di €. 87,00 (iva compresa). Tale ultimo importo risulta inspiegabilmente inferiore alla misura della retta stabilita dal D.A. 24/5/2010, fissata, al punto 10, in €. 111,80, per i primi due mesi, e in €. 106,20 (€. 111,80 – 5%) per i successivi 10 mesi. Una siffatta riduzione espone a rischio i livelli retributivi del personale e, pertanto, si pone in contrasto con l’art. 89 del Codice dei contratti, laddove si stabilisce l’obbligo delle stazioni appaltanti di garantire che il valore economico dell’appalto consenta il rispetto del costo del lavoro;
2.    né la spiegazione di una siffatta riduzione può essere rinvenuta nei costi asseritamente sostenuti dall’A.S.P. (spesa del personale medico, comodato d’uso dei locali e utilizzo delle attrezzature), atteso che lo stesso D.A. 24/5/2010 espressamente prevede che “alle R.S.A. va riconosciuta una retta giornaliera determinata in €. 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura …”;
3.    oltretutto, con riguardo al comodato d’uso (di cui, peraltro, non si specifica la misura), si segnala che l’art. 12 del C.S.A. prevede un’ulteriore onere a carico della ditta affidataria nel caso di “utilizzo diversificato di alcuni locali”, così, di fatto, duplicando la voce destinata all’uso della struttura;
4.     l’art. 10 del C.S.A., in ordine alla dotazione del personale, dopo aver rinviato alle “indicazioni fornite nel presente C.S.A.”, contenute nell’art. 3 (e, quindi, tra gli altri, al D.A. 24/10/2010), introduce un ulteriore riferimento alle “disposizioni impartite dalla Direzione di Presidio”. Il rischio è che, malgrado il preciso richiamo di norme che stabiliscono con puntualità i criteri di computo del personale, l’introduzione di un elemento vago come quello delle disposizioni provenienti dalla Direzione di Presidio renda incerto l’aspetto della dotazione del personale non medico da destinare all’erogazione del servizio;
5.    tra le disposizioni del C.S.A. relative alla gestione non è contenuto il rinvio alle norme di salvaguardia dei livelli occupazionali contenute nell’art. 37 del vigente C.C.N.L. delle cooperative sociali;
6.    viene, invece, previsto un limite di età (60 anni) che renderebbe impossibile l’assunzione di una unità attualmente in servizio, in spregio al citato art. 37, che impone all’impresa subentrante in un appalto di assumere alle proprie dipendenze gli addetti al servizio alle stesse condizioni riconosciute dall’impresa cessante;
7.    manca infine, la previsione della garanzia cd. “vuoto per pieno minimo garantito” (cioè, la quota da corrispondere alle strutture per la copertura dei costi fissi anche nell’ipotesi in cui il posto letto in convenzione non venga di fatto occupato). Tale carenza può evidentemente tradursi in una minor entrata per la ditta affidataria e, quindi, in ultimo, in un pregiudizio per i lavoratori impegnati.
Da informazioni assunte in via ufficiosa, quanto sopra detto sembra essere finalizzato ad una ventilata riduzione dello standard del personale (pare di circa il 20%), senza che, però, siano state fornite alle OO.SS. territoriali le opportune previe informazioni prescritte dal C.C.N.L. di categoria, atte ad individuare, di comune accordo, le possibilità di adibire il personale asseritamente eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.
Se tutto ciò venisse confermato, si risolverebbe in una lesione delle prerogative dell’O.S. scrivente e dei diritti dei singoli dipendenti coinvolti.
Ragion per cui, con la presente,
INVITO
l’A.S.P. di Enna a ritirare il bando e, pertanto, a non celebrare la preannunciata gara d’appalto, e a riformulare il capitolato speciale, rispettando criteri e regole poste a tutela dei lavoratori impegnati nella R.S.A. di Pietraperzia ed attivando, nel caso di modifica dell’organizzazione, le procedure di concertazione previste dalla contrattazione collettiva .
Avverto che, in mancanza di riscontro, verranno adottate le necessarie iniziative giudiziarie in tutte le sedi competenti..       
Piazza Armerina, 26 Gennaio 2011
Avv. Pietro Maria Mela
Calogero Firenze n.q.