CASARTIGIANI ENNA: SCOMPARE IL SISTRI. SI TORNA AL CARTACEO

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La manovra correttiva di mezz’ estate cancella il Sistri, sistema di tracciamento digitale dei rifiuti Sistri. Il Dl ripristina tutte le vecchie procedure cartacee, peraltro ancora in vigore nel regime transitorio. Dopo l’entrata in vigore del decreto 121/2011, che scansiona le sanzioni amministrative per i reati ambientali, cade tutta l’impalcatura del progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti . Il decreto infatti abroga a effetto immediato il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e anche l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Non solo, lo stesso testo  mantiene in vita i registri di carico e scarico dei rifiuti – che la progressiva entrata in vigore del Sistri avrebbe eliminato– e anche il vecchio Mud, modello unificato di dichiarazione.L’abrogazione del Sistri comunque, nonostante il ripristino delle vecchie prassi, produce serie conseguenze nella logica sistematica della legislazione sulla gestione dei rifiuti. Fra norme che restano e che vanno, fra entrate in vigore differite e sistemi che scompaiono, non è facile orientarsi. Sempreché la conversione del “Dl manovra” non apporti altri stravolgimenti. il “Dl manovra” abroga il Sistri e le relative sanzioni fin dall’inizio: dall’articolo 1, comma 1116, Finanziaria 2007 fino all’articolo 260 bis del “Codice ambientale”, Dlgs 152/2006, nonché, , cancella anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il Testo unico (Dm 52/2011). Il nuovo Dl conferma e fa salva l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti, ma, in tema di loro tracciabilità, si sofferma (articolo 6, comma 3) sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti dall’articolo 188, comma 2, lett. a), Dlgs 152/2006 (non abrogato) «possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi» alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo “Codice ambientale”.
Inoltre l’articolo 4, Dlgs 121/2011  dispone che le sanzioni su registri e formulari sono applicabili nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010 (25 dicembre 2010). Questa norma è entrata  in vigore martedì 16 agosto, però avendo natura interpretativa e non innovativa retroagisce al 25 dicembre 2010.  Sembrerebbe altresì  dalle lettura della norma  altresì  che sia ripristinato  l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo, che era stato abrogato dall’art. 4 ,commi 1 e 2 del decreto 121/2011.
CASARTIGIANI  , conclude il Presidente Antonio Debole, avvierà le richieste di rimborso, che saranno disponibili in Associazione, ed ogni azione legale necessaria per il recupero di quanto indebitamente versato dalle imprese.