La legge italiana vieta esplicitamente ai tabaccai di vendere sigarette ai minori di 16 anni. Durante l’orario di apertura dei negozi di articoli da fumo, la cessione delle “bionde” deve avvenire dietro esibizione di un documento che comprovi l’età anagrafica del cliente. Di contro, nelle ore di chiusura notturna, l’utilizzo dei distributori automatici, può consentire l’erogazione dei prodotti solo dopo aver verificato l’età anagrafica del consumatore, assicurata attraverso la lettura di un documento d’identità, a scelta tra tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale. Regole chiare e semplici, che hanno l’obiettivo di scoraggiare i più giovani dal prendere questo vizio, che nuoce gravemente alla salute.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, per questo motivo, ha disposto una serie di controlli a tappeto nel territorio della provincia, per verificare la regolarità nella vendita dei prodotti da fumo.
L’attività ha permesso di accertare diverse violazioni nei confronti di tabaccai che ponevano in vendita generi di monopolio a minori di anni sedici senza verificare l’età anagrafica dell’acquirente, eludendo, quindi, il controllo del documento d’identità degli stessi. In particolare sono stati effettuati numerosi controlli presso rivendite e distributori automatici ubicati nelle immediate adiacenze di istituti scolastici (scuole medie e superiori) prevalentemente negli orari di inizio e fine delle lezioni e, negli orari notturni, presso luoghi di aggregazione giovanile.
I finanzieri, simulando finanche l’acquisto di sigarette presso i distributori automatici facendo uso, tra l’altro, di tessere non rilasciate dalla pubblica amministrazione, ma di tessere per la raccolta punti carburante, tessere del supermercato e altre simili, hanno constatato che, nel territorio ennese, un distributore su due è risultato fuorilegge (22 distributori irregolari su 43 verificati).
I responsabili sono stati segnalati al competente ufficio dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l’irrogazione delle sanzioni.
L’azione delle Fiamme Gialle continuerà ad essere sviluppata nei confronti degli altri distributori della provincia, anche sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute o che perverranno da privati cittadini, anche perché, dopo tre violazioni della stessa indole commesse in un biennio, le disposizioni vigenti attribuiscono all’A.A.M.S. (quale sanzione accessoria) la facoltà di procedere alla disdetta del contratto d’appalto di rivendita di tabacchi e/o alla revoca della gestione della rivendita e, qualora vengano ravvisate violazioni relative alla vendita di tabacchi a minori di anni 14, il gestore della rivendita incorre anche in violazioni di carattere penale.