IL PRESIDENTE VISTE le precedenti Ordinanze, n. 26 del 10/03/2005 con la quale veniva chiusa temporaneamente al transito la S.P. n. 81 “ Enna – B° Vanelle – Stazione Seggio” dal km. 5+300 al km. 5+500, e n. 27 del 26/05/2010 con la quale si chiudevano al transito i tratti compresi tra le prog.ve km.che 4+600 e 5+300 e 5+500 e 7+025; CONSIDERATO che, a seguito di caduta massi verificatisi in data 12/10/2011 all’altezza del km. 105 circa della S.S. n. 121, l’ANAS ha provveduto all’interdizione al transito di tale tratto, con la conseguenza che i residenti lungo la S.S. n. 121 sono impediti ad accedere al capoluogo; CONSIDERATO che non si prevede a breve termine la riapertura della S.S. suddetta stante la necessita’ di eseguire opportuni lavori di consolidamento della parete rocciosa, nonostante il Comune si sia impegnato alla loro effettuazione in tempi brevi;
CONSIDERATO che pertanto, per motivi di ordine pubblico, attraverso la mediazione delle Autorita’ preposte, tra l’ANAS S.p.A. e questa Amm.ne si è stabilito di provvedere all’esecuzione di alcuni lavori per rendere transitabile la S.P. n. 81 che rappresenta l’unica strada di accesso al capoluogo per i residenti lungo la S.S. n. 121;
CONSIDERATO che i lavori eseguiti da questa Amm.ne lungo la S.P. n 81, ultimati in data 19/10/2011, hanno riguardato la sistemazione di uno smottamento all’altezza della prog.va km.ca 5+200 mediante stesura di misto di cava, e che comunque, a seguito dell’accordo di cui sopra, l’ANAS si è impegnata alla successiva bitumazione di tale tratto;
CONSIDERATO che permangono le condizioni per la chiusura della strada, poiché i lavori eseguiti consistono esclusivamente in lavori minimi per consentire un transito leggero e dal carattere eccezionale;
VISTO il sopralluogo eseguito in data 19/10/2011 da funzionari di Questo Ufficio Tecnico, che hanno valutato la possibilita’di consentire, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del N.C.d.S., il transito ai residenti autorizzati per ovvi motivi di ordine pubblico e di viabilita’ lungo la S.P. n. 81” Enna – B° Vanelle – Stazione Seggio” previa richiesta ed autorizzazione;
VISTA la direttiva del Ministero dei LL.PP. 24/10/2002, la quale ribadisce che in materia di provvedimenti afferenti le norme del N.C.D.S. le competenze si appartengono al Presidente della Giunta Provinciale;
VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada del 30/04/92 n. 285;
O R D I N A
1. per le motivazioni suddette di confermare il divieto di transito lungo la S.P. n. 81 “Enna – B° Vanelle° – Stazione Seggio” eccetto ai residenti in zona autorizzabili previa richiesta ai sensi dello art. 6 comma 8 del N.C.d.S.
2. L’Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone animali e cose in genere derivanti dalla mancata osservanza della presente.
3. La apposizione della segnaletica, la regolamentazione del transito sara’ curata dal personale stradale di Questa Amministrazione.
4. Il Capo Cantoniere e i tutori dell’ordine cureranno che sia data esecuzione alla presente ordinanza.