In merito al servizio di farmacia attivato dall’Asp 4 di Enna, continuano ad arrivare alla nostra redazione alcune segnalazioni di disservizi causati dall’Asp nei confronti di alcuni disabil. Riceviamo e pubblichiamo: Il sottoscritto Cammarata Filippo, nato in Enna il 16/09/1961, disabile sensoriale ai sensi della L. 104/92, art 3, c. 3; invalido sordo pre-linguale del 100%, sin dalla nascita, protesizzato da ben oltre 51 anni, a seguito del continuo disagio per i rinnovi degli auricolari, protesi e… dal continuo segnalare della differenza di auricolare destro o sinistro, denuncio pubblicamente quanto segue…
Premesso che, a seguito dei tagli alla Sanità Siciliana, i primi disagi sono stati arrecati ai più deboli, disabili ed invalidi, nell’erogazione dei servizi assistenziali, sanitari e protesici.
Che da diversi anni i suddetti tagli, hanno permesso ai vari Direttori generali ASP, di conseguire un prolungamento dei tempi di rinnovo delle suddette forme di assistenza, ma non tutti le ASP Siciliane si sono uniformate alla effettiva necessità che tale assistenza sia mantenuta nei limiti del buonsenso, e pertanto, presso l’ASP di Enna sono state gravemente tagliati previa un fantomatico “Regolamento interno”, i suddetti servizi, prolungandone a più del doppio i tempi per le concessioni e rinnovi, di fatto, tale operato di “risparmio economico” ha arrecato disagi e gravissime forme di discriminazione tra gli invalidi/disabili da una provincia all’altra.
Sarebbe doveroso avere un regolamento chiaro e uniforme di indirizzo generale e attuativo regionale o nazionale da far rispettare in tutte le ASP, anche per non arrecare tra una provincia all’altra disparità di trattamenti e disuguaglianze tra soggetti aventi diritto nella sua naturale assistenza, in merito vi sono anche gravi disfunzioni amministrative, dove si tende a prolungare i tempi e le modalità di fornitura, arrecando gravissimi danni agli aventi diritto, che ricordiamolo, sono soggetti sfortunati che grazie all’assistenza protesica possono acquisire una autonomia e una dignità che altrimenti devono dipendere da altri.
La declaratoria regolamentare delle concessioni dice che:
PROTESI E AUSILI
I cittadini con handicap fisici o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, possono richiedere protesi e ausili per compensare al massimo livello possibile funzionalità ed abilità e per sviluppare l’autonomia personale. Le protesi e gli ausili sono indicati dettagliatamente in un elenco approvato dal Ministero della salute, valido a livello nazionale.
Hanno diritto alla fornitura i cittadini riconosciuti invalidi, coloro che sono in attesa di riconoscimento di invalidità, i minori ed altre categorie di cittadini (ad esempio gli amputati, gli ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata). Le protesi e gli ausili destinati agli invalidi del lavoro sono forniti dall’INAIL. La fornitura di dispositivi protesici è gratuita. Le persone che hanno diritto all’assistenza protesica sono esenti anche dal ticket per le visite e le prestazioni specialistiche collegate con la fornitura di ausili e protesi.
TEMPI DI RINNOVO
I tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successivo sono imposti dal DM332/99.
Tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni, e prevede in ogni caso alcune deroghe che dipendono dalle necessità terapeutiche, riabilitative, dalle modifiche dello stato psico-fisico del soggetto, dalla particolare usura o rottura accidentale. La scadenza del tempo minimo il rinnovo è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore (art.5 comma 4). I tempi minimi possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito.
Talaltro, il suddetto decreto, pone con precisione i tempi, pertanto le <suddette Aziende Sanitarie Locali non possono stravolgere a loro piacimento i suddetti tempi.. un es. un auricolare su misura delle protesi acustiche nel decreto è previsto il rinnovo ogni 12 mesi, e in quasi tutte le Asp viene rispettato tali tempi, all’asp di Enna in oltre 30 mesi o come qualcuno sostiene in 5 anni, arrecando un danno enorme al protesizzato, in quando tale auricolare in plastica o in resina su misura, dopo un certo periodo d’uso indurisce e arreca un dolore fisico all’interno del condotto uditivo, provocando vertigini e mal di testa e d’orecchio persistenti, allegato DM. 332/99 Art. 5, c.2, cod. 30(21) Ausili tecnici attinenti la funzione acustica.
VADEMECUM PER L’ AUTORIZZAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE
1) Le Sordità si distinguono in:
– Sordità centrali, quando la lesione è a livello delle aree uditive della corteccia ;
– Sordità retro cocleari, quando la lesione è a livello delle vie del sistema nervoso centrale;
– Sordità cocleari o neurosensoriali, quando la lesione interessa le cellule cocleari;
– Sordità trasmissive, quando la lesione interessa le strutture ossee e/o membranose dell’orecchio esterno e/o medio.
Queste lesioni possono interessare uno o entrambi i lati (mono o bilaterali) e coinvolgere una o più sedi contemporaneamente
2) Le classificazioni più recenti distinguono tra:
– Sordità pre linguali, presenti alla nascita o insorte precocemente e cioè prima dei 18 mesi di vita o comunque prima dell’acquisizione spontanea del linguaggio parlato.
– Sordità post linguali, acquisite tardivamente nell’infanzia, nell’adolescenza, nello stato adulto o senile e quindi dopo i 36 mesi di età o comunque dopo aver acquisito spontaneamente la parola parlata.
– Sordità preilinguali, acquisite fra i 18 e i 36 mesi d’età.
3 ) L’entità della perdita può essere: lieve, media, grave o severa, gravissima o profonda, totale o cofotica.
Classificare l’entità della sordità significa determinare per ogni orecchio (dx , sn ) il grado di perdita, avendo come
riferimento le frequenze:
500Hz, 1000 Hz. 2000 Hz. In base a queste frequenze si definisce, per convenzione, la formula audiometrica sulla base della quale si definisce la capacità uditiva:
a)NORMOACUSIA fino a 25 dB ;
b)IPOACUSIA LIEVE fino a 45 dB;
c)IPOACUSIA MEDIA fino a 65 dB;
d)IPOACUSIA GRAVE o SEVERA fino a 85 dB;
e)IPOACUSIA GRAVISSIMA o PROFONDA fino a 110 dB;
f)IPOACUSIA TOTALE o COFOTICA oltre i 110 dB NON PROTESIZZABILE
Che, sono affetto da “ipoacusia gravissima o profonda, bilaterale, con una media di perdita uditiva di 110 db”, per come viene specificato dopo oltre 55 anni di visite, commissioni, specialisti, perizia medico legale della Procura e fino alla Commissione Medica Superiore di Roma e non più verificabile per come si evince dalle mie certificazioni di “ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007”
Pertanto, dopo tale chiarimento, sarebbe opportuno che la mia pratica di rinnovo auricolare su misura in resina sinistro, sia immediatamente autorizzato e non è più ammissibile ritardi e altre amenità ostruzionistici.
Enna, lì 1 dicembre 2017
Filippo Cammarata