ENNA: “IL DOVERE DELLA VERITA’ NELL’INFORMAZIONE” PRESENTE IL SOSTITUTO PROCURATORE STEFANIA LEONTE

Si è tenuto sabato 9 febbraio, presso la Procura della Repubblica di Enna, il corso di formazione dedicato a giornalisti ed avvocati sull’importante quanto delicato tema del “dovere della verità nell’informazione”. Ad essere presenti presso l’auditorium “Falcone e Borsellino” il sost. Procuratore della Repubblica di Enna Stefania Leonte, l’avvocato Salvatore Timpanaro penalista del Foro di Enna, Giuseppe Vecchio giornalista de “La Sicilia” e Don Pietro Antonio Ruggiero, filosofo. Molto articolato l’intervento del Sostituto Procuratore Stefania Leonte, che ha parlato del Diritto di cronaca in relazione alla liberta del pensiero. “un principio essenziale per la democrazia, che – secondo il giudice – tutela la partecipazione del singolo alla vita del paese facilitando la partecipazione dell’opinione pubblica”. “L’art 21 della nostra costituzione garantisce la liberta di stampa, e anche il diritto alla riservatezza viene meno Quando vi è l’interesse pubblico della notizia”.  “Il giornalista esercita il diritto di cronaca e puo diffondere anche i dati sensibili purchè vi sia l interesse pubblico della notizia. Il diritto di cronaca incontra dei limiti, nell’ art 51 del codice penale: la veritá della notizia non deve riportare il punto soggettivo del giornalista. Quindi anche se vi è il disarmo dell’onore e della reputazione non vi è reato”. “La notizia deve essere riportata con espressioni che non diano una percezione distorta dei fatti. Nel caso di il diritto di cronaca va distinto dal diritto di cronaca e di satira. Tuttavia la satira puo anche non essere vera ma ci vuole continenza formale”. Altro aspetto trattato dal Giudice Leotta è la publicazione delle foto: anche in questo caso “il diritto alla riservatezza dell’imputato viene meno quando vi è l’ interesse pubblico della notizia. Il giornalista esercita il diritto di cronaca e puo diffondere anche i dati sensibili purchè vi sia l’interesse pubblico della notizia”. Ecco che allora “il diritto alla riservatezza dell’imputato viene meno anche nel caso della pubblicazione di arrestati con manette se vi è l’ interesse pubblico della notizia”. Il Giudice Leotta parla infine del giornalista che pubblica dati coperti dal segreto investigativo, affermando che “gli atti sono coperti da riservatezza fino a quando il pubblico ministero o archivia o esegue la pena”. A seguire l’intervento dell’Avv timpanaro : “che ricorda come Il testo unico dei giornalisti, non è legge dello stato”. Molto interessante anche l’intervento di Peppino Vecchio: “nell’era della post verità, succede che l’argomentazione non fondata su notizie, incontra maggiormente il favore dell’opinione pubblica”. La nostra veritá – riferendosi al lavoro giornalistico – è la sola verità possibile”. Le novita con il testo unico riguardano internet e la promozione di solidarietá tra colleghi. A conclusione Don Ruggiero parla dell’importanza di “non staccare la veritá dalla  relazionalità  con la persona.  La veritá si puó cogliere solo nella totalitá”. (MB)









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