Dopo le innumerevoli trattative e incontri per dirimere la controversia che è scaturita fra l’ufficio tributi del Comune di Enna e numerosi cittadini, che si sono visti recapitare delle cartelle esattoriali riguardanti il mancato corretto pagamento dell’IMU per il 2016, il dirigente dell’ufficio ha pronunciato la sua ultima parola, che è stata quella di presentare, al Comune di Enna e alla Commissione Tributaria, un ricorso che servirà ad aprire un confronto con i cittadini colpiti da questa anomalia fiscale.
Anomalia fiscale, perché la legge nazionale prevede come beneficio fiscale per i contratti a canone concordato – giusto accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, UPPI per i proprietari di immobili e SUNIA, SICET e UNIAT per gli inquilini – l’abbattimento dell’IMU del 25%.
Per correttezza di informazione, va sottolineato il fatto che bisogna comunicare, con un modulo adatto, all’ufficio tributi del comune la stipula di tale contratto a canone concordato per le seconde e terze abitazioni date in locazione .
In IV commissione il responsabile dott. Lipari dichiara che qualsiasi tipo di agevolazione tributaria è possibile solo per gli istituti previsti per legge. Dichiara inoltre a verbale che “mentre per l’IMU, non è necessario l’obbligo dichiarativo perché vi sono le banche dati e quindi si possono acquisire da li i dati”.
Ma l’abbattimento del 25% è previsto per legge da una norma nazionale! L’anomalia rimane con tutta la sua iniquità.
Se da un canto si dichiara che per l’IMU non è necessario l’obbligo della dichiarazione perché si può verificare attraverso le banche dati, successivamente si dichiara il contrario.
Nelle dichiarazioni a verbale fatte dal dott. Lipari emerge anche la possibilità di comunicare gli anni successivi, 2017 – 2018 – 2019 – 2020- anche in modo tardivo e ne affida la possibilità di comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo territoriale.
L’UPPI è addivenuto pertanto alla formulazione di un ricorso al Comune di Enna e alla Commissione Tributaria per potere dare chiarezza a questa vicenda . La documentazione potrà essere presentata presso la sede di via L. Grimaldi 1
Ci confortano anche le varie sentenze che sono state emesse in altre date e in altre regioni italiane (CTP Reggio Emilia 5.6.2018 n. 93/2/18), sottolineando quanto segue: “Il fatto che il contribuente non avesse presentato l’apposita comunicazione, prevista dal regolamento, non può far venir meno il diritto all’agevolazione in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate ed il Comune, come emerge dagli avvisi d’accertamento …. Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dalla banca dati catastale ed ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, nonché con i dati reperibili presso l’anagrafe comunale e l’anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato … L’Ente, pertanto, era al corrente della locazione a canone concertato e, quindi, in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 10 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), poteva convocare il contribuente per il contraddittorio ed evitare il contenzioso”.